Innanzitutto la circolare ricorda le principali caratteristiche del lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura:
- le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore,
- possono essere rese esclusivamente dai seguenti soggetti: disoccupati e percettori di alcune prestazioni previdenziali o assistenziali, pensionati, giovani con meno di venticinque anni di età impegnati in un ciclo di studi, detenuti o internati ammessi al lavoro esterno, nonché soggetti in semilibertà
- sono prestazioni di lavoro subordinato legate temporanee e occasionali a cui sono applicabili, per quanto compatibili, la disciplina lavoristica e previdenziale del rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato (OTD).
- non sono applicabili applicazione le agevolazioni contributive che si sostanziano in una riduzione dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore
- il compenso va calcolato in base alla retribuzione stabilita dai “contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”;
- il compenso non è soggetto a imposizione Irpef mentre dal punto di vista previdenziale beneficia della stessa con l'aliquota Inps abbattuta del 68% (territori svantaggiati)
In modo più dettagliato l’Inps individua quali possono assumere la qualifica di operaio occasionale agricolo a tempo determinato (detti anche OTDO). In primo luogo sono sempre possibili contratti del tipo in esame con i pensionati. Secondariamente è possibile contrattualizzare soggetti che non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (che non siano stati quindi precedentemente assunti né con un contratto a tempo determinato, OTD, né a tempo indeterminato, OTI) nei tre anni precedenti alla prestazione LOAgri, quali:
- persone disoccupate, ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
- percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione;
- beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico;
- detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà
Possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che operano nel settore economico dell’agricoltura e che sono iscritti, quali datori di lavoro agricoli, alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS.
Non sono citate le cooperative di trasformazione inquadrate in agricoltura ai sensi della Legge 240/1984. Trattandosi di imprese iscritte alla gestione agricola dell’Inps, le stesse possono utilizzare il LOAgri. Analogamente
I datori di lavoro agricolo per assumere OTDO, prima dell’inizio della prestazione di lavoro occasionale, sono tenuti ai seguenti due adempimenti:
- verificare la sussistenza dei requisiti legittimanti l’assunzione mediante l’acquisizione di un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva;
- inoltrare al competente Centro per l'impiego, la comunicazione obbligatoria (Unilav)
Nella comunicazione al Centro per l’impiego i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. Il contratto può avere una durata massima di dodici mesi nell’anno civile (1.1 – 31.12).
L’obbligo dell’informativa al lavoratore, si intende soddisfatta con la consegna di copia della comunicazione di assunzione. A nostro avviso è comunque preferibile una comunicazione completa per evitare successivi problemi (si pensi ad esempio al tema del periodo di prova).
La predisposizione del Libro unico del lavoro, può avvenire in unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile sulla base delle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva. Riteniamo, in ogni caso, preferibile la prassi dell’approntamento mensile del cedolino. Il compenso che deve essere pagato direttamente dal datore di lavoro, mediante strumenti di pagamento tracciabili.
Gli adempimenti contributivi per i rapporti di lavoro occasionale agricolo (denuncia e versamenti della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola) deve essere effettuati dal datore di lavoro all'INPS mediante l’ordinario canale Uniemes-Posagri.
Infine va ricordato che il compenso erogato per LOAgri è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.