L’interpellante, in particolare, chiedeva approfondimenti in merito a:
- obbligatorietà dell’individuazione in qualsiasi caso;
- possibilità che tale figura coincida con quella del datore di lavoro e relativa sua individuazione (in questo caso);
- obbligatorietà dell’individuazione in quei casi in cui nessun lavoratore sovraintenda all’attività lavorativa di altri.
La Commissione Interpelli risponde ricordando, in primo luogo, le definizioni che sono previste dalla norma (d.lgs.81 del 2008) in diversi articoli, che riportiamo:
- art. 2: “il preposto è colui che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
- Art. 18: “(…) il datore di lavoro e il dirigente (…) devono individuare il preposto (o i preposti) per l’effettuazione delle attività di vigilanza ex art. 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
- Art. 19: “i preposti (…) devono sovraintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti (…) intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. (…) devono altresì in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
- Art. 37: “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza (…) e le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni volta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
- L’art 55, infine, prevede specifiche sanzioni, per il datore di lavoro e il dirigente, qualora si verifichino violazioni alle norme sopra citate.
Alla luce del quadro normativo riportato sopra, la Commissione Interpelli sottolinea come la volontà del Legislatore, che emerge con forza dalla specificità degli articoli sulla figura del preposto, sia proprio quella di rafforzarne il ruolo; motivo per cui a esso è legata una vera e propria figura di garanzia, che deve quindi essere sempre obbligatoriamente individuata.
In virtù di questo orientamento, potrà essere preso in considerazione come extrema ratio, il caso in cui la figura del preposto coincida con quella del datore di lavoro. È comunque necessaria una adeguata valutazione dell’organizzazione lavorativa interna che si immagina di complessità modesta e senza figura individuabili che sovraintendano il lavoro altrui, se non quella dello stesso datore di lavoro.
Resta inteso che, qualora l’attività lavorativa comprenda unicamente la figura del datore di lavoro e di un solo altro lavoratore, non potendo quest’ultimo essere preposto di sé stesso, il preposto sarà necessariamente il datore di lavoro.