Agevolazione per i datori di lavoro sotto forma di maggiorazione della deduzione del costo del lavoro in presenza di nuove assunzioni

Agevolazione per i datori di lavoro sotto forma di maggiorazione della deduzione del costo del lavoro in presenza di nuove assunzioni

Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023. GU n. 303 del 30 dicembre 2023

 

Con d.lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023 il Governo ha introdotto, al momento solo per un esercizio finanziario, una nuova agevolazione a favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni che incrementino la base occupazionale rispetto a quella dell’anno precedente.

martedì 9 gennaio 2024

Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (*nota 1), per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato come il minor importo tra il costo effettivo  relativo  ai  nuovi  assunti  e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31  dicembre  2023. 

Gli incrementi occupazionali rilevano (e quindi il beneficio scatta…) a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente (*nota 2). Un’ulteriore condizione è prevista dal comma 4 in base al quale nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

L’agevolazione in esame spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni. Inoltre l’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Il legislatore ha inoltre previsto che il beneficio aumenti nel caso di assunzioni di soggetti appartenenti a determinate categorie molto svantaggiate. In tali casi, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico …, è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di tutela.

Tuttavia l’aumento non potrà superare i 10 punti percentuali e sarà determinato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dlgs con decreto ministeriale.

Le categorie, individuate nell’allegato al Decreto, sono le seguenti:

  • lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

Ovvero 2024, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

  • persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
  • donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48;
  • lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
  • già beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che siano decaduti dal beneficio per effetto dell’articolo 1, commi 313 e 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione di cui all’articolo 1 e seguenti del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85

 

 

(*nota 1) Ovvero 2024, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

(*nota 2) L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.Ovvero 2024, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.