Risoluzione del rapporto a seguito di accordo collettivo aziendale

Risoluzione del rapporto a seguito di accordo collettivo aziendale

L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale di cui all’articolo 14, comma 3, del DL n. 104/2020. 

lunedì 8 marzo 2021

L’Istituto ha precisato che ai fini della validità dell’accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (art. 14, comma 3, del DL n. 104/2020), rileva

  • la sottoscrizione dell’accordo medesimo da parte (anche) di una sola delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (non di tutte, come sembrerebbe dall’interpretazione letterale della norma) nonché
  • l’adesione all’accordo da parte del lavoratore.

Quest’ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, in presenza di tutti gli altri requisiti di legge.

Per tale fattispecie, il datore di lavoro è tenuto al versamento del c.d. ticket di licenziamento.

A decorrere dall’entrata in vigore della suddetta disciplina (15 agosto 2020), le interruzioni di rapporto di lavoro intervenute con tale modalità devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice Tipo cessazione “2A”, avente il significato di: “Interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro”.