Riforma Irpef 2024

Riforma Irpef 2024

Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023. GU n. 303 del 30 dicembre 2023)

 

Contemporaneamente alla Legge di Bilancio 2024 è stato pubblicato il decreto attuativo della legge della di Riforma del sistema fiscale che prevede il primo step di revisione dell’Irpef con il passaggio da quatto a tre scaglioni.

lunedì 8 gennaio 2024

Con il Dlgs n. 216 del 30-12-2023 (Gu n. 303 del 30-12-2023) il Governo ha dato attuazione al primo step di revisione dell’Irpef come previsto dalla Legge delega per la Riforma del sistema fiscale. In realtà, lo ricordiamo, rispetto all’Irpef la riforma prevede, pur nel rispetto del principio di progressività delle imposte, l’approdo ad un sistema ad aliquota unica.

Di seguito vengono esaminate le norme che impattano sui datori di lavoro.

 

  1. Riduzione del numero degli scaglioni

 

In primo luogo, sono state accorpati i primi due scaglioni di reddito (articolo 11 comma 1 del Tuir). Queste le aliquote per scaglioni:

  • fino a 28.000 euro, 23%;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
  • oltre 50.000 euro, 43%.

 

Ricordiamo che i primi due scaglioni fino al 31.12.2023 sono i seguenti:

  • fino a 15.000 euro, 23%;
  • oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;

 

Il risparmio fiscale massimo è di 260 euro (2% su 13.000 euro).

 

 Lo schema per il calcolo rapido dell’Irpef diventa il seguente

           

scaglioni mensili

scaglioni annuali

aliquota

imposta al lordo detrazioni

correttivo

Oltre

fino a

Oltre

fino a

mensile

annuale

 

  2.333,33

 

28.000,00

23,00%

23,00% dell'imponibile

 

 

  2.333,33

  4.166,67

28.000,00

50.000,00

35,00%

35,00% dell'imponibile

 280,00

3.360,00

  4.166,67

 

50.000,00

 

43,00%

43,00% dell'imponibile

 613,33

7.360,00

 

  1. Aumento della detrazione lavoro dipendente per redditi fino a 15.000 euro

 

Una seconda  novità, contenuta nel comma 2 dell’art.1, riguarda la detrazione per lavoro dipendente (articolo 13 comma 1 lettera a Tuir) primo periodo del Tuir) innalzata (di 75 euro) da 1.880 a 1.955 euro per i redditi fino a 15.000 euro. In questo modo l’area di esenzione passa a 8.500 euro.

Rimane inviato l’importo minimo della detrazione (690 euro) aumentato a 1380 per i rapporti a tempo determinato.

Non sono invece state modificate le lettere b) e c) che prevedono una riduzione per i due scaglioni successivi 28.000/50.000 euro e oltre 50.000 euro.

 

  1. Adeguamento del trattamento integrativo

 

Il comma 3 dell’articolo 1 interviene, sempre per il solo anno 2024, sul requisito richiesto per ottenere il trattamento integrativo previsto dall’art. 1 comma 1 primo periodo del Dl 3/2020.

Uno dei requisiti per godere del trattamento integrativo è la capienza dell’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente.

Considerato che l’area di esenzione è stata elevata con l’aumento di 75 euro della detrazione, si prevede ora che il trattamento spetti a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all’ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, quest’ultima diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

La relazione di accompagnamento al decreto così conclude: In tal modo si assicura la corresponsione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti alle stesse condizioni previste dalla disciplina vigente a regime.

 

  1. Riduzione delle detrazioni per redditi complessivi superiori a 50.000 euro

 

Con il comma 1 dell’art. 2 la diminuzione dell’Irpef viene  sterilizzata per i contribuenti con reddito (*nota 1) superiore a 50.000 euro (articolo 2 del Dlgs) intervenendo sull’ammontare della detrazione dall’imposta lorda per oneri che sarà diminuito di un importo pari a euro 260. Questi gli oneri interessati.

  • gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico delle imposte sui redditi o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del predetto testo unico;
  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
  • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Si tratta di detrazioni determinate, in genere, in sede di dichiarazione. Il datore di lavoro è chiamato in causa nel caso in cui il lavoratore chieda di tenerne conto nel conguaglio.

 

Il decreto contiene inoltre ulteriori modifiche relative a:

  • gli acconti dovuti ai fini dell’Irpef e delle relative addizionali per i periodi d’imposta 2024 e 2025 (art. 1 comma 4).
  • i termini per l’adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale(art. 3)

Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del Tuir.

 

*nota 1: Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del Tuir.