Esonero contributivo per assunzione di donne vittime di violenza
Art. 1, commi 191-193, Legge 30 dicembre 2023, n. 213
Viene prevista una specifica misura di esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza inserite in percorsi di autonomia e di emancipazione (articolo 105bis Dl 34/2020).
I datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza inserite in percorsi di autonomia e di emancipazione (articolo 105bis Dl 34/2020) possono beneficiare dell’esonero dal versamento dei con tributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all’Inail, è del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero si applica anche in caso di assunzione di donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nel l’anno 2023.
La durata dell’esonero è così stabilita:
- in caso di assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione
- se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero si prolunga fino al 18° mese dalla data dell’assunzione
- qualora l’assunzione sia a tempo indeterminato, l’esonero spetta per 24 mesi dalla data dell’assunzione.