Decontribuzione per le lavoratrici madri

Decontribuzione per le lavoratrici madri

Art. 1, commi 180-182, Legge 30 dicembre 2023, n. 213

 

Un’ulteriore norma finalizzata al sostegno della maternità è quella di natura sperimentale (valida per il triennio 202-2026) che prevede il totale abbattimento della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici con tre o più figli fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo .

lunedì 8 gennaio 2024

Per il triennio 2024-2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi Ivs a carico della lavoratrice fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

L’esonero opera in aggiunta a quello di tipo generale (6-7 punti percentuali).

 

Ricordiamo che (a parte gli apprendisti), nel nostro ordinamento abbiamo 2 aliquote Ivs a carico lavoratore:

  • 9,19% per la generalità dei lavoratori;
  • 8,84% per il settore agricolo

 

Conseguentemente, nel primo caso (aliquota 9,19%) il limite di 3.000 euro è raggiunto con un imponibile di 33.937 euro; nel secondo (aliquota 8,84%) con un imponibile di 32.644 euro. Raggiunti questi limiti il beneficio sarà sempre di 3.000 euro anche con retribuzioni molto elevate.

 

Per il solo anno 2024 lo stesso sgravio è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di 2 figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.

 

Anche in questo caso la riduzione dei contributi comporta un aumento dell’imponibile fiscale e quindi l’aumento, variabile a seconda dell’aliquota marginale, delle ritenute fiscali.