Ricordiamo che già la legge di bilancio 2023 aveva aumentato (all’80%) l’indennità del congedo parentale in relazione ad una delle mensilità spettanti. Per comprendere la portata del provvedimento occorre fare un sintetico quadro dei congedi spettanti.
L’art. 32 del Testo Unico sulla maternità/paternità (d.lgs. 151/2001) prevede che per il congedo parentale spetti il diritto all’astensione dal lavoro per i seguenti periodi.
- Ai genitori, per ogni bambino, entro i 12 anni, 10 mesi complessivi (elevati a 11 mesi se il padre lavoratore eserciti si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi).
- Alla madre lavoratrice, dopo congedo obbligatorio di maternità: congedo massimo di 6 mesi.
- Al padre lavoratore, dalla nascita del figlio: congedo massimo di 6 mesi (elevati a 7 mesi se il padre lavoratore eserciti si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi).
- Qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio: congedo massi di 11 mesi (periodo continuativo o frazionato).
L’indennità spettante durante il periodo di congedo parentele (articolo 34 comma 1 del Tu maternità e paternità - Dlgs. 151/2001) è pari al 30% della retribuzione con le seguenti specifiche.
- Tre mesi a ciascun genitore (diritto non trasferibile all'altro genitore).
- Un ulteriore periodo di tre mesi, fruibile in alternativa (o anche divisibile) tra i genitori;
- Nove mesi di congedo, in presenza di un solo genitore o se l'affidamento del minore è esclusivo di un genitore.
Con la Legge di Bilancio 2024 si interviene proprio sull’art. 34 co. 1 disponendo che i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale, in aggiunta all’attuale previsione di un’indennità pari dell’80% della retribuzione per un mese, possono altresì fruire:
- di un’indennità pari al 60%, in luogo dell’attuale 30%;
- per un ulteriore mese;
- entro il sesto anno di vita del bambino.
Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece che al 60%.
È da evidenziare che la durata massima del congedo parentale indennizzato non cambia.
La disposizione in esame si applica con riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2023, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità.
I periodi usufruiti dopo i 6 anni di vita del bambino continuano a essere indennizzati al 30%.