Ricordiamo che la precedente normativa era contenuta nel n. Dl 48/2023 (cd. Decreto Lavoro) ed era limitata al periodo estivo 2023 (1/6/2023-21/9/2023).
I destinatari sono i lavoratori
- degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 5 Legge n. 287/1991)
- del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali.
A questi lavoratori è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario (come definite dal Dlgs 66/2003). Nel 2023 il beneficio era limitato allo straordinario festivo, mentre nel 2024 si riferisce a tutte le ore di straordinario.
L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 40.000 (reddito riferito al periodo d'imposta 2023).
Il trattamento integrativo speciale è erogato dal datore di lavoro su richiesta del lavoratore che deve attestare per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023.
Rimangono invariate le disposizioni operative:
- Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica.
- Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997 (riteniamo utilizzando ancora il codice tributo 1702).
Segnaliamo la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26/E del 29-8-2023 che ha regolamentato la materia nel 2023.