Riduzione imposta sostitutiva su premi di risultato

Riduzione imposta sostitutiva su premi di risultato

Art. 1 comma 18 Legge n. 213 del 30 dicembre 2023

 

La Legge di Bilancio ripropone senza modifiche, anche per il 2024, la riduzione dal 10 al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva come prevista dall’articolo 1 comma 182 Legge 208/2015 sui premi di produttività derivanti da accordi sindacali di 2° livello e sui ristorni ai soci lavoratori.

lunedì 8 gennaio 2024

Come avvenuto con la Legge di Bilancio 2023, anche per l’anno 2024 è stata ridotta dal 10 al 5% l’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti corrisposti nel 2024.

 

Ricordiamo che il premio di risultato “detassato” (introdotto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208) prevede la possibilità di applicare su somme riconosciute a titolo premiale (comprese le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa) un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali. 

 

In sintesi, le condizioni (che restano invariate) previste dalla legge e dalle circolari dell'Agenzia delle Entrate per consentire la detassazione dei premi di risultato impongono che i premi stessi siano:

  • erogati in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'art. 51 D.Lgs. 81/2015 che vengano depositati entro 30 giorni dalla stipula;
  • di ammontarevariabile;
  • di importo non superiore al limite complessivo annuo per singolo lavoratore di 3.000 euro lordi;
  • determinati in base adincrementidi produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con specifico decreto del Ministero del Lavoro.

 

Il particolare regime fiscale di “detassazione” trova applicazione esclusivamente per i titolari di reddito di lavoro dipendente (nell'anno precedente l'erogazione del premio) di ammontare non superiore ad euro 80.000.

Come detto, oltre ai premi di risultato la norma consente la detassazione anche per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Questo comporta che il beneficio si applichi anche al ristorno erogato ai soci lavoratori di cooperativa.

 

La nuova aliquota si applica ai premi pagati dal 1-1-2024 anche se relativi ad anni precedenti. Per quelli relativi al 2023 non vi sono problemi in quanto anche per quell’anno, come detto, l’aliquota era ridotta al 5%.

Se però il premio relativo al 2022 è stato pagato, tutto o in parte, già nell’anno di competenza (ad esempio perché nel 2022 sono stati erogati acconti oppure perché pagato dopo la chiusura di un esercizio sociale a cavaliere), l’aliquota applicata è del 10%.

Viceversa, se un premio 2021 è pagato nel 2023, l’aliquota sarà quella ridotta al 5%.