Anche per il 2024 la normativa sulle soglie di esenzione dei fringe benefit sarà in deroga a quanto previsto dall'articolo 51 comma 3 prima parte del terzo periodo del Tuir.
Il limite di non concorrenza al reddito è portato a 1.000 euro annui (dai 258,23 ordinari) e riguarda
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti
- le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento
- delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas,
- delle spese per l’affitto della prima casa
- degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Come di può notare, rispetto a precedenti provvedimenti, sono state aggiunte le spese per affitto e interessi sui mutui.
Il limite di esenzione è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi.
Rispetto alla possibilità di ricorrere alla soglia di esenzione più alta, i datori di lavoro devono
- informare le Rsu laddove presenti;
- ottenere dal lavoratore dipendente una dichiarazione di averne diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
Si ritiene che, analogamente al 2023, vi sia la possibilità di estensione della misura ai titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente anche il testo si riferisce esplicitamente ai lavoratori dipendenti. Su questo è auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.
Si evidenzia che i fringe benefit previsti dall’art. 51, comma 3, possono essere riconosciuti anche ad personam e/o in maniera differenziata tra lavoratori, a differenza delle misure previste per il welfare aziendale (la cui esenzione è subordinata all’offerta/messa a disposizione della generalità o categorie omogenee di lavoratori).
E’ importante infine ricordare che le soglie di esenzione fissate (di 1.000 o 2.000 euro) non sono considerabili come franchigie. Se il valore complessivo delle utilità riconosciute al singolo dipendente supera il limite di esenzione, la conseguenza è l’imposizione fiscale e previdenziale di tutto quanto corrisposto (fin dal primo euro!).
Al fine della verifica del raggiungimento del limite di esenzione, sarà necessario considerare i seguenti beni e servizi:
- buoni spesa e buoni carburante;
- ricariche telefoniche;
- buoni acquisto amazon, zalando, ecc.;
- regali e cesti natalizi;
- autovettura uso promiscuo;
- interessi su prestiti;
- polizze rischi extra professionali;
- fabbricati concessi in uso abitativo, senza obbligo di dimora;
- possibile conferma del pagamento o rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- pagamento dell’affitto o del mutuo ipotecario sulla prima casa.