Esonero parziale contributi Ivs a carico lavoratori dipendenti

Esonero parziale contributi Ivs a carico lavoratori dipendenti

Art. 1, comma 15 Legge n. 213 del 30 dicembre 2023

 

È stato prorogato per tutto il 2024 l’esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti (noto anche come taglio al cuneo fiscale) già previsto, per l’anno 2023, dal Decreto Legge n. 48/2023.

lunedì 8 gennaio 2024

Il beneficio opera

  • per i periodi di paga da 1-1 a 31-12-2024
  • per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico,
  • sui contributi previdenziali per Ivs (normalmente pari al 9,19% e, in agricoltura, all’8,84%)
  • in maniera differenziata per redditi mensili fino a 1.932 euro e 2.692 euro,

 

Nessuna riduzione spetta, invece, sul rateo di tredicesima.

I massimali di riferimento (1.932 euro e 2.692 euro) non vanno riproporzionati in caso lavoratori assunti con contratto part time né in presenza di una pluralità di rapporti di lavoro instaurati dal dipendente interessato.

 

Riportiamo di seguito la consueta tabella riepilogativa.

 

Reddito mensile previdenziale

 

Esonero retribuzione mensile

 

Esonero tredicesima

 

Fino a 1.923 euro

7 punti percentuali

3 punti percentuali

Da 1.923 a 2.692 euro

6 punti percentuali

2 punti percentuali

Oltre 2.692 euro

Nessuno

Nessuno

 

Operativamente, come nel 2022 e 2023, la valutazione dell’applicabilità dell’esonero dovrà continuare ad essere effettuata su ciascun singolo periodo di paga: sarà dunque possibile anche che si alternino periodi di applicazione con esonero spettante in misura diversa o anche non applicabile, in base al reddito mensile.

 

Ricordiamo che, in base ai chiarimenti forniti dall’Inps, l’esonero contributivo per i dipendenti è cumulabile con

  • gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente per il datore di lavoro
  • l’incentivo NEET disciplinato dall’articolo 27 del Dl n. 48/2023.

 

È possibile il cumulo anche in caso dei rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di mantenimento in servizio per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

 

Come sempre quando si riducono i contributi previdenziali, occorre tenere presente che bisogna calcolare gli effetti, negativi, dal punto di vista fiscale. I contributi infatti abbassano l’imponibile fiscale. Quindi l’effetto finale sulla retribuzione netta non è proporzionale all’abbattimento del contributo a carico del lavoratore.

 

Sul tema è molto probabile che l’Inps realizzerà una circolare esplicativa. Riteniamo comunque che le indicazioni saranno nel solco di quanto già scritto dall’Istituto, da ultimo il messaggio Inps n. 2924/2023.