ATTIVITA’ EDUCATIVE NELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “A”

ATTIVITA’ EDUCATIVE NELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “A”

di Enrico Maria Lovaglio

martedì 28 novembre 2023

Il sistema cooperativo assume volontariamente la responsabilità sociale di svolgere un ruolo alquanto peculiare, di carattere civico e solidaristico, a beneficio esclusivo della comunità ove si prefigge lo scopo mutualistico di generare utilità non sempre misurabili in termini esclusivamente individuali. E’ conosciuto, in tale contesto, l’esempio della cooperazione sociale, che dona alla collettività un contributo importante, per certi versi insostituibile, al funzionamento equilibrato dell’apparato civile.

 

La cooperativa sociale è, infatti, munita di uno scopo mutualistico che orienta costantemente verso la comunità nella quale ha scelto di integrare socialmente le persone; per esempio, attraverso l’erogazione di servizi socio-sanitari ed educativi (*nota1).

 

La “disciplina delle cooperative sociali”, ai sensi della L. 381/1991, integrata dalle norme di “revisione della disciplina in materia di impresa sociale”, benchè “nel rispetto della normativa specifica delle cooperative e in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1, L. 381/1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, D.lgs 112/2017”, affida dunque al sistema delle cooperative sociali lo scopo mutualistico di perseguire l’interesse generale della comunità, di cui favorisce la promozione sociale effettuando attività d’interesse generale e d’utilità sociale.

 

Appurato, ai sensi del D.Lgs. 112/2017, articolo 1, comma 4, che “le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali”, e che “alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1”, è opportuno specificare, per un verso, che, nel contesto specifico delle cooperative sociali pertinenti l’ambito di “tipo A”, il Legislatore concede facoltà di effettuare le attività d’impresa d’interesse civico e solidaristico incluse nelle definizioni del menzionato articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), p), D.Lgs.

 

La norma di "revisione della disciplina in materia di impresa sociale"  prevede, per altro verso, che, ai sensi del D.Lgs. 112/2017, art 2, comma 1, "l'impresa sociale eservita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività d'impresa aventi ad oggetto”.
 

Fra le attività suddette rientrano, nella fattispecie, quegli ambiti d’intervento educativo che, con riferimento specifico alla cooperativa sociale di “tipo A” (*nota 2), la norma rubrica nelle “lettere” seguenti dell’articolo citato:
 

d) “Educazione, istruzione e formazione  professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa”. E’ opportuno precisare, appena, che detti interventi devono restare confinati agli ambiti circoscritti dalla legge menzionata, che, all’articolo 2, lettera h), disciplina il sistema educativo di istruzione e formazione, con la previsione secondo cui “ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello”. 

“Articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore). Nozione di “interesse sociale”  (*nota 3) con finalità educativa". E' opportuno precisare, appena, che detti interventi devono restare confinati agli ambiti circoscritti dalla legge menzionata, che, all'articolo 2, lettera h), disciplina il sistema educativo di istruzione e formazione, con la previsione secondo cui "ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percordi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello" (*nota 4). 
l) “Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa”. E’ opportuno precisare che, ulteriormente agli ambiti d’intervento previsti alla precedente lettera d), quella d’intervento formativo in ambito extra-scolastico deve restare specificamente “finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa”, a favore di discenti in età scolastica, o di persone adulte, anche maggiorenni, le quali, ad esempio, scelgano di frequentare il corso serale di recupero degli anni di scuola media inferiore; o, per ipotesi, a favore del lavoratore che scelga di frequentare il corso serale di recupero degli anni di scuola media superiore per conseguire il diploma.

 

 

 

*nota1: 112/2017. L. 381/91, art. 1, comma 1, lett. a).
 

*nota 2: Il D.lgs. 112/2017 ha funzione “additiva”, non “sostitutiva”. Cosicchè, le attività ed i servizi che rientravano già prima nella nozione di “servizi sociosanitari ed educativi” restano del tutto identiche, tenuto conto degli sviluppi in materia di legislazione regionale. Le “attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto”, pertanto, integrano quelle prescritte dalla L. 381/1991; inoltre, svolgono un compito ricognitivo del carattere “sociosanitario ed educativo” caratteristico di cooperativa sociale di tipo a).
 

*nota 3: “Articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore). Nozione di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale” (MLPS, 04.08.2022), in riferimento alla “Lettera d): Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa”.
 

*nota 4: Resta quindi esclusa, ad esempio, la possibilità di gestione di biblioteche, di cinema/teatri, di circoli culturali/ricreativi, se esterni all’ambito scolastico o extra-scolastico. Il secondo inciso dell’art. 2, lett. d), D.lgs. 112/2017, cita infatti le “attività culturali di interesse sociale con finalità educativa”, che possono prevedere, per ipotesi, la gestione di biblioteche o di cinema/teatri, situati negli istituti scolastici, o nei circoli culturali/ricreativi che accolgono minori in età scolastica, nei quali si effettua attività inerente “alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa”). Resta anche esclusa, a titolo di ulteriore esempio, la possibilità di organizzare attività in ambito di “turismo accessibile”, o, attività di gestione di “strutture per ferie”, escludendone l’adeguata collocazione fra i “servizi sociali”; in tale caso dette attività dovrebbero avere, quale solo ed unico scopo, la promozione esclusiva di “interventi per garantire la qualità della vita”, giustificati da esigenze di “bisogno e di disagio individuale e familiare”, “derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia”. Ciò ne suppone un’offerta limitata alle sole persone in “situazioni di bisogno e di  difficoltà”, nonchè, per motivi oggettivamente pratici, ai rispettivi familiari; ad esempio, l’offerta “turistica” o “ricettiva” potrebbe essere limitata ai soli “soggiorni con assistenza”.