Il riconoscimento del privilegio accordato dall'art. 2751 bis n. 5 c.c. ai crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti non richiede il superamento positivo della revisione, o la richiesta intesa ad ottenerla, previsti dall’art. 82, c. 3 bis del D.L. 21.06.2013 n. 69, il quale fissa una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo, in favore di quelle società od enti, da far valere nell'ambito della procedura di concordato preventivo.