In base alle vigenti disposizioni, dunque, le cooperative sociali applicano l'aliquota ridotta alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative, ove tali servizi siano resi in favore dei soggetti svantaggiati indicati nello stesso numero 27-ter).
L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di Telefisco del 20.09.2023, ha precisato che ai fini dell'applicabilità del regime Iva di favore non rileva la natura di ente del terzo settore commerciale o non commerciale della cooperativa sociale.
Inoltre, dal 1.01.2016 alle cooperative sociali non è più concessa la facoltà di optare per il regime di maggior favore (esenzione) previsto per le Onlus di cui al D.Lgs. 460/1997.
In presenza dei requisiti di cui al citato n. 1) della parte II-bis della Tabella A, allegata al Dpr 633/1972, quindi, le cooperative sociali applicano alle prestazioni sopra descritte l'aliquota Iva del 5%.