REGIME IVA DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

REGIME IVA DELLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

di Marco Baldin

 

Ai sensi della disposizione di cui al n. 1) della parte II-bis della Tabella A, allegata al Dpr 633/1972, le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'art. 10, c. 1, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi sono assoggettate all'aliquota Iva del 5%.

martedì 28 novembre 2023

In base alle vigenti disposizioni, dunque, le cooperative sociali applicano l'aliquota ridotta alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative, ove tali servizi siano resi in favore dei soggetti svantaggiati indicati nello stesso numero 27-ter).
 

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di Telefisco del 20.09.2023, ha precisato che ai fini dell'applicabilità del regime Iva di favore non rileva la natura di ente del terzo settore commerciale o non commerciale della cooperativa sociale.
 

Inoltre, dal 1.01.2016 alle cooperative sociali non è più concessa la facoltà di optare per il regime di maggior favore (esenzione) previsto per le Onlus di cui al D.Lgs. 460/1997.
 

In presenza dei requisiti di cui al citato n. 1) della parte II-bis della Tabella A, allegata al Dpr 633/1972, quindi, le cooperative sociali applicano alle prestazioni sopra descritte l'aliquota Iva del 5%.