Giurisprudenza del lavoro

Giurisprudenza del lavoro

Se i nuovi assunti hanno mansioni dello stesso livello del lavoratore licenziato, l’onere di repêchage è rafforzato

Corte di Cassazione. Ordinanza n. 31561/2023

lunedì 20 novembre 2023

Il fatto che il lavoratore licenziato appartenga allo stesso livello di inquadramento di lavoratori assunti dopo il suo licenziamento può diventare dirimente se il datore non è in grado di produrre le circostanze oggettive che escludono la possibilità di “ripescaggio”.


In applicazione di questi principi, la Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento irrogato a una cassiera di bar perché, nell’ambito della riorganizzazione, erano stati assunti addetti ai tavoli di pari inquadramento. La sentenza è la conferma che, se la riforma dello jus variandi (art. 2103 c.c.) ha reso più agevole il mutamento delle mansioni, ha anche limitato gli spazi del licenziamento per motivo oggettivo nel caso in cui al recesso datoriale si accompagni la creazione di nuovi posti di lavoro di pari livello, benché le mansioni siano differenti.