Estensione dell’assicurazione INAIL per tutte le attività scolastiche di studenti e docenti

Estensione dell’assicurazione INAIL per tutte le attività scolastiche di studenti e docenti

La circolare INAIL n. 45 rende operativa l’estensione della tutela assicurativa prevista dal D.L. 48/2023. La norma, al momento solo per l’anno scolastico 2023-2024, amplia la casistica tanto delle attività per le quali si deve attivare la copertura assicurativa  quanto dei soggetti assicurati. Andrà prestata molta attenzione sugli adempimenti (e sulle scadenze) richiesti dall’Istituto.

lunedì 20 novembre 2023

Requisito oggettivo

In merito ai requisiti oggettivi, il D.P.R. n. 1124/1965 all’art 1 commi 1 e 3 prevede la tutela assicurativa dei docenti per l’uso non occasionale  di macchine elettriche o elettroniche o per lo svolgimento di attività in un ambiente organizzato dove sono presenti macchine elettriche o elettroniche (rischio ambientale), ovvero per lo svolgimento di esperienze tecnico scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro.

La tutela assicurativa di alunni e studenti secondo il D.P.R. indicato è prevista a partire dalla scuola primaria ed esclusivamente per lo svolgimento di esperienze tecnico scientifiche, esperienze di lavoro, esercitazioni pratiche. Per le specificazioni si veda pf. 1 della circolare in esame.

 

Per l’anno 2023/2024 (al momento), con l’art. 18 co. 1 detta tutela viene ampliata a tutte le attività di insegnamento e apprendimento nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore (sia in ambito statale che non statale, comprese le scuole paritarie e non paritarie).

Questo vuol dire che saranno soggette all’assicurazione INAIL

  • tutte le attività di istruzione e formazione (tutte le attività di apprendimento), compreso l’orientamento al lavoro;
  • tutte le attività collegate, quali mense, gite scolastiche, attività ludico-sportive e attività ricreative qualora organizzate dall’istituto scolastico.

 

Requisito soggettivo

Anche per quanto riguarda il requisito soggettivo, con l’art 18 co. 2 DL 48, c’è stato un ampliamento della casistica, andando così a modificare l’art 4 n. 5 del d.p.r. n. 1124. Nella seguente tabella abbiamo riportato i soggetti assicurati in base al Testo Unico e alla nuova norma del DL 48.

 

Testo Unico - Art 4 n. 5 del d.p.r. n. 1124/65

Art 18 co. 2 DL 48

 gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro;

Ai fini dell'applicazione della previsione di cui al comma 1, sono compresi nell'assicurazione, se non già previsti dall'articolo 4, primo comma, numero 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) il personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, nonché il personale del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA);

b) gli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di docenza;

c) gli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività laboratoriali;

d) il personale docente e tecnico-amministrativo, nonché ausiliario, delle istituzioni della formazione superiore, i ricercatori e i titolari di contratti o assegni di ricerca;

e) gli istruttori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri-scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori;

f) gli alunni e gli studenti delle scuole del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie nonché del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (( (IFTS), dei )) percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), gli studenti delle università e delle ((istituzioni dell'alta formazione)) artistica, musicale e coreutica (AFAM), limitatamente agli eventi verificatisi all'interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze, o comunque avvenuti nell'ambito delle attività inserite nel Piano triennale dell'offerta formativa e nell'ambito delle attività programmate dalle altre Istituzioni già indicate;

g) gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti.

 

Estensione della tutela

Conseguentemente per l’anno 2023/2024, l’art 18 DL 48 prevede quanto segue.

  • In relazione ai docenti è estesa l’assicurazione a tutte le attività di insegnamento, quindi anche professori, ricercatori, titolari di assegni o di contratti di ricerca, personale ausiliario, esperti esterni. La circolare precisa che “la tutela di detto personale opera per tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l’infortunio in itinere”.

Resta invece tutta da interpretare, perché l’Istituto non ne parla, la tutela assicurativa di soggetti autonomi ingaggiati dalla scuola (vedasi, ad esempio, i cosiddetti esperti esterni).

  • In riferimento agli studenti, da una parte, si garantisce la copertura assicurativa per tutte le attività di apprendimento e dall’altra parte, mentre il Testo Unico del 1965 prevede la copertura assicurativa a partire dalla scuola primaria, ora viene ricompresa anche la scuola dell’infanzia (*nota1) (lasciando esclusi solamente i servizi educativi 0-3 anni). Sono esclusi dalla copertura assicurativa solo gli infortuni in itinere, a eccezione di quelli che, nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola – lavoro per il tragitto dalla scuola al luogo dell’esperienza lavorativa.

 

La tutela Inail opera per tutti gli eventi lesivi (infortuni e malattie professionali) riconducibili ai luoghi di svolgimento dell’attività assicurata e loro pertinenze (per esempio, urti contro suppellettili, infissi, e altri incidenti analoghi accaduti nei locali scolastici, scivolamenti o cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nel cortile, ecc.). Sono incluse tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, quali per esempio le attività di mensa, le attività ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, le attività ludico sportive (giochi della gioventù). Sono ricomprese nelle attività scolastiche assicurate i tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, per le quali l’articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 56715 stabilisce espressamente che sono attività proprie della scuola. Sono quindi incluse le iniziative complementari e integrative che si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole.

 

Adempimenti e scadenze

La circolare INAIL n. 45/23 fornisce anche le istruzioni utili ai fini degli adempimenti.

 

Scuole e istituti di istruzione statali

Detti soggetti non devono compiere alcun adempimento in quanto non è previsto il pagamento del premio da parte dell’ente assicurante, ma solo l’obbligo di rimborsare le eventuali prestazioni erogate dall’INAIL. 

 

Scuole e istituti di istruzione non statali

Tali enti devono attivarsi come segue.

Docenti. Nell’autoliquidazione 2023/2024 da presentare entro il 29/02/2024 bisognerà ricomprendere le retribuzioni e compensi corrisposti nel 2023 al personale che per effetto del DL 48/2023 sono ora coperte dall’assicurazione, in base al tasso di premio della voce 0611 della Tariffa Terziario (come previsto dal DM 27-02-2019).

Studenti. L’INAIL ricorda che “per le scuole e gli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali l’assicurazione degli alunni e studenti è attuata mediante il pagamento del premio speciale unitario annuale(*nota2)” pari a 9,87 euro per ciascun alunno/studente a cui va aggiunta l’addizionale dell’1%, prevista dall’articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Ai fini adempitivi, la circolare stabilisce che

  • gli enti che finora non hanno avuto una posizione assicurativa e/o la polizza speciale dovranno presentare, entro il 30/11/2023 senza incorrere in sanzioni per ritardi delle comunicazioni, la denuncia di iscrizione (per chi è privo di posizione assicurativa) o variazione (per chi ha la posizione assicurativa, ma non la polizza speciale);
  • gli enti già titolari di codice ditta e polizza speciale alunno/studente riceveranno la richiesta di premio anticipato per l’anno scolastico formativo 2023/2024 con l’indicazione dei relativi elementi di calcolo, dei termini (attenzione: 16 novembre2023!!) e delle modalità di pagamento. 

 

Riguardo alle scuole per l’infanzia non statali, l’INAIL tiene a precisare che, se sono già titolari di un codice ditta e posizione assicurativa attiva, per assicurare gli alunni finora esclusi dalla tutela Inail, devono presentare la denuncia di variazione tramite l’apposito servizio online. In assenza di un codice ditta e posizione assicurativa attiva, le suddette scuole devono presentare la denuncia di iscrizione tramite l’apposito servizio online. Entrambe le denunce saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023.

 

Istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale

Essendo già stato revisionato, con il decreto interministeriale 6 settembre 2022, il sistema di copertura assicurativa degli allievi iscritti ai corsi in argomento, la circolare 45/23 precisa che i soggetti assicuranti non devono effettuare nessun adempimento per effetto dell’estensione della tutela assicurativa di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

 

Istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale

Per gli istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, il premio di assicurazione è determinato in base al tasso medio di tariffa della lavorazione svolta e sul monte retribuzioni e verrà versato con autoliquidazione 2023/2024 (alle retribuzioni del 2023 erogate ai soggetti già assicurati si aggiungeranno le retribuzioni per il periodo 01/11 – 31/12/2023 dei soggetti a cui è stata estesa l’assicurazione).

 

Istituzione del nuovo Fondo vittime per familiari degli studenti vittime di infortuni

L’Inail ricorda che, con il decreto interministeriale del 25 settembre 2023 (non ancora pubblicato), sono stati definiti requisiti e modalità di accesso. L’Istituto, con successiva circolare,  si riserva di fornire le istruzioni per presentare le istanze.

 

 

 

*nota1: Va evidenziato che sulla questione la Federazione Italiana delle Scuole Materne si è riservata di approfondire con il Ministero competente l’effettiva estensione dell’obbligo ma ha raccomandato ai propri iscritti di effettuare l’adempimento.

*nota 2: ai sensi dell’articolo 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, stabilito con il decreto del Ministro del lavoro e la previdenza sociale 1 agosto 1969