CCNL Cooperative e consorzi agricoli. Aumenti retributivi da novembre 2023.

CCNL Cooperative e consorzi agricoli. Aumenti retributivi da novembre 2023.

In seguito all’accordo di rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti di Cooperative e Consorzi agricoli stipulato il 18 dicembre 2020 a partire dal mese di novembre 2023 è prevista l’erogazione dell’ultima delle quattro tranches di  incremento delle retribuzioni minime.

martedì 7 novembre 2023

Di seguito sono riportate le tabelle con gli aumenti dei minimi contrattuali conglobati dal mese di novembre 2023.

 

Impiegati

Liv.

Minimi

Indennità funzione quadri (*)

Eventuali elementi provinciali

1

2.071,08

180,00

 

2

1.861,91

125,00

 

3

1.713,81

 

 

4

1.593,54

 

 

5

1.515,38

 

 

6

1.471,50

 

 

7

1.365,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) solo per impiegati a cui venga riconosciuta la qualifica di quadri

 

Operai agricoli a tempo indeterminato (O.T.I.)

Livelli

declaratoria

minimi

Eventuali elementi provinciali

3

Operai ex Sp. Super

1.713,81

 

4

Operai ex Specializzati

1.593,54

 

5

Operai   ex Qual. Sup.

1.515,38

 

6

Operai ex Qualificati

1.471,50

 

7

Operai ex Comuni

1.365,26

 

Operai non professionali

 

1.151,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota bene. Operai florovivaisti – Superminimo collettivo. Operai specializzati super: euro 14,56; Operai specializzati: euro 13,67; Operai qualificati: euro 12,22

 

Operai agricoli a tempo determinato (O.T.D.)

 

Livelli

declaratoria

Minimo conglobato

Eventuale elem. integrativo prov.le

Terzo elemento OTD (30,44%) (**)

3

Operai ex Sp. Super

10,14

 

3,0869

4

Operai ex Special.

9,43

 

2,8703

5

Operai   ex Qual. Sup.

8,97

 

2,7295

6

Operai ex Qualificati

8,71

 

2,6504

7

Operai ex Comuni

8,08

 

2,4591

Op. non profess.

6,81

 

2,0743

 

(**) Agli operai a tempo determinato spetta la maggiorazione del 30,44%  (III° Elemento) in sostituzione delle festività, ferie e mensilità aggiuntive. da calcolarsi sugli importi che a qualsiasi titolo fanno parte della retribuzione mensile totale compreso l’eventuale elemento integrativo provinciale. Il T.F.R viene invece accantonato ordinariamente e corrisposto al termine del rapporto.