Tutti i lavoratori sportivi sono tutelati contro gli infortuni sul lavoro, ma
- ai lavoratori subordinati sportivi si applica il relativo obbligo assicurativo INAIL (ex DPR 1124/1965), anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Un apposito decreto interministeriale dovrà stabilire le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo ed ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta;
- ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della Legge n. 289/2002, e relativi provvedimenti attuativi. Pertanto, le collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo non sono da assoggettare a INAIL;
- ai lavoratori amministrativo–gestionali titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica l’obbligo assicurativo INAIL in via ordinaria.