Sportivi dilettanti: aspetti fiscali

Sportivi dilettanti: aspetti fiscali

martedì 24 ottobre 2023

Determinazione dell’imponibile fiscale

Il correttivo ha introdotto importanti novità in merito al trattamento tributario riservato ai compensi percepiti dagli sportivi dilettanti. Tali compensi, infatti, non sono soggetti ad alcuna forma di imposizione fiscale fino alla soglia dei 15 mila euro (ossia è tassabile la sola parte eccedente). A tale proposito all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare. Si noti incidentalmente che il precedente limite di imponibilità previsto dall’articolo 67 del TUIR era pari a euro 10 mila.

 

Qualificazione del reddito

Altra novità di grande rilievo introdotta dal decreto correttivo, consiste nella eliminazione di ogni riferimento ai redditi diversi ex art. 67 Tuir. Ne segue che i compensi percepiti dagli sportivi dilettanti dal 1-7-2023 saranno qualificati come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente con applicazione delle relative regole.

Per quanto riguarda le somme erogate a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali (sempre nell’area del dilettantismo), saranno soggette, sensi dell’art. 30, comma 2 del DPR 600/73, ad una ritenuta del 20% a titolo d’imposta, con facoltà di rivalsa.

Il Tfr è soggetto a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

Norme transitorie 2023

Per il periodo d’imposta 2023, relativamente ai lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo, ai fini dell’imposizione fiscale i compensi

  • erogati dal 1-1-2023 fino al 30-6-2023 sono soggetti alle regole dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir (redditi diversi)
  • erogati dal 1-7-2023 sono soggetti alle regole 36, comma 6 del Dlgs n. 36/2021.

 

In ogni caso  l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di 15.000 euro (articolo 51 co. 1-bis Dlgs n. 36/2021).