Sportivi dilettanti: aspetti previdenziali

Sportivi dilettanti: aspetti previdenziali

martedì 24 ottobre 2023

Nei settori dilettantistici, i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale assicurata dalla iscrizione nella Gestione separata INPS.

Dopo le modifiche introdotte dal correttivo, l’applicazione dei contributi previdenziali è prevista per i compensi superiori a 5.000 euro (importo da considerare come franchigia) e fino ad un massimale, nel 2023, pari a euro 113.520.

NOTA BENE. Per l’anno 2023 si conteggiano al fine del superamento dei 5.000 euro solo i compensi relativi a prestazioni effettuate a partire dal 1-7-2023.

 

Si noti che la norma introduce una sorta di “doppia via” rispetto al trattamento tributario il quale prevede l’imponibilità fiscale sui compensi percepiti nell'area del dilettantismo a partire da 15.000 euro (i compensi percepiti sotto tale soglia non sono imponibili fiscalmente).

 

Aliquote contributive applicate

La aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita come segue:

  • Per i lavoratori assicurati presso altre forme obbligatorie l’aliquota è in misura pari al 24% (prima delle correzioni da ultimo effettuate era pari al 10% mentre ora è parificata a quella della gestione separata), senza aliquota aggiuntiva cd. assistenziale;
  • Per i lavoratori non assicurati presso altre forme obbligatorie o che svolgono prestazioni autonome ex articolo 53 del Tuir, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 25%Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive cd. assistenziali previste per gli iscritti alla gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.

 

È da rilevare che, precedentemente alle modifiche introdotte dal correttivo, era previsto un incremento graduale delle aliquote dal 20 al 33% (l’aliquota “ordinaria” della gestione separata) da realizzare in quattro anni.

 

Abbattimento dell’imponibile per cinque anni

Inoltre, si precisa che, per i primi cinque anni dalla entrata in vigore del Dlgs n. 36/2021 e del relativo correttivo (ossia dal 1-7-2023 e fino a tutto il 2027), la base imponibile previdenziale pensionistica è ridotta del 50%, mentre, per la aliquota cd. assistenziale, attualmente del 2,03%, si calcola integralmente sulla parte eccedente € 5.000. La aliquota del 2,03% copre la tutela relativa alla maternità, all’assegno unico universale, la malattia, la disoccupazione ecc. Si noti che per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza sopra indicato, non si dà luogo a recupero contributivo.

Vediamo un esempio che aiuta a capire le modalità di calcolo del contributo previdenziale. Un lavorare sportivo dilettante non iscritto ad altre forme pensionistiche obbligatorie percepisce un compenso pari a 28.500 euro. La parte imponibile previdenziale del compenso è pari a 28.550 - 5.000 = 23.500. Di questa parte imponibile per i primi cinque anni solo la metà, ossia euro 11.750, saranno soggetti a contributo pensionistico. Quindi abbiamo 11.750 x 25% = 2.937,50 (di cui, secondo le regole ordinarie, 2/3 a carico del committente ed 1/3 a carico del lavoratore). Il contributo cd. assistenziale si calcola, invece, sull’intera parte eccedente euro 5.000, ossia 23.500 x 2,03% = 540,50.

 

Comunicazione attraverso Uniemens

Una rilevante novità prevista per i soli lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa concerne la comunicazione mensile da inoltrare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Uniemens). La comunicazione dei dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi può essere assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Il Dlgs n. 120/2023 ha inoltre specificato che, in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31-10-2023.

 

Sostegno alle piccole ASD e SSD

Alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione dei compendi hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000, è riconosciuto un contributo (sottoforma di credito d’imposta), commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

Le modalità di concessione del contributo saranno stabilite con apposito decreto ministeriale.

 

 

Tutele previdenziali e di assicurazione sociale

In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina a tutela della malattia, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente nonché le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare e la nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpl).

 

Ricorrendone i presupposti, sono iscritti al Fondo per i lavoratori dello Sport iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative (ex articolo 409, co. 1, n. 3 del cpc), operanti nei settori professionistici.

Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive, dal 1-7-2023 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro.

Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto (1-7-2023), per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.