Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni.
Si tratta di collaborazioni coordinate e continuative che hanno lo stesso trattamento fiscale e previdenziale dei lavoratori sportivi, ma per i quali occorre effettuare gli adempimenti ordinari:
- Unilav preventivo,
- Libro unico del lavoro,
- Assicurazione Inail.
Sono esclusi da tale previsione i soggetti che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.