La comunicazione obbligatoria
La norma semplifica gli adempimenti a carico dei datori di lavoro sportivi dilettantistici disponendo che l’obbligo di comunicare ai centri per l’impiego l’instaurazione di rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente (art. 9-bis co. 2 e 2-bis del Dl n. 510/1996) si intende assolto attraverso la comunicazione da parte dell’associazione o della società destinataria delle prestazioni sportive al Registro telematico delle attività sportive dilettantistiche dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. Le comunicazioni attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.
NOTA BENE. Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con lavoratori sportivi dal 1-7-2023 al 30-9-2023, le comunicazioni di avvio del rapporto da effettuarsi sul RAS devono essere effettuate entro il 31-10-2023.
Va precisato che sono soggetti a obblighi di comunicazione anche i rapporti che prevedono compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali (quindi sotto i 5.000 euro).
Si noti che tale disposizione si trova incardinata nell’articolo 28 del Dlgs n. 36/2021 come modificato dal decreto correttivo (rubricato “Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo”), pertanto si applica alle sole collaborazioni coordinate instaurate con gli sportivi dilettanti. Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è istituito presso il Dipartimento per lo sport e ha sostituito a tutti gli effetti il precedente Registro delle associazioni e società sportive.
La omessa comunicazione è soggetta alle sanzioni previste dalla normativa generale.
La tenuta del libro unico del lavoro e la comunicazione Uniemens
Una ulteriore semplificazione, sempre relativa agli sportivi dilettantistici, è prevista in merito all'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro. Tale adempimento potrà essere assolto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. L’iscrizione nel libro unico del lavoro può comunque avvenire anche secondo la modalità ordinaria e in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di 15.000 euro, non vi è obbligo di emissione del relativo cedolino paga. Si prevede in proposito che, onde consentire al committente l’osservanza della norma, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.
Analoghe semplificazioni sono previste per la comunicazione mensile Uniemens. Si noti che ulteriori semplificazioni sono allo studio dei tecnici del Ministero dello Sport e delle Politiche giovanili (recentemente istituito). Secondo alcune anticipazioni, infatti, all’interno del Registro sarà possibile gestire la predisposizione del modello F24, la predisposizione della certificazione unica ecc.
NOTA BENE. Ovviamente se la società o associazione sportiva dilettantistica si avvale delle prestazioni sportive in forma di lavoro subordinato dovrà tenere l’ordinario libro unico senza le semplificazioni previste. Si noti inoltre che le semplificazioni sopra indicate saranno pienamente efficaci con l’entrata in vigore del Dpcm o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (la norma indica il termine del 1-4-2023), che dovrà individuare le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire i relativi adempimenti.