Il lavoro sportivo dilettantistico

Il lavoro sportivo dilettantistico

martedì 24 ottobre 2023

La prestazione lavorativa dello sportivo nel settore dilettantistico ora si presume (trattasi di presunzione semplice, suscettibile di prova contraria) inquadrata nel lavoro autonomo, più precisamente nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, allorché ricorrano i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;

Si ritiene, tuttavia, che il superamento delle 24 ore settimanali (parametro indicativo) non faccia venir meno il carattere della collaborazione se il rapporto mantiene comunque tali caratteristiche. Inoltre, non è chiaro se il requisito di cui sopra debba essere osservato complessivamente nel caso in cui lo sportivo presti la propria opera nei confronti di più società sportive dilettantistiche (ad esempio si pensi alla eventualità di due prestazioni lavorative svolte contemporaneamente per 9 ore verso la società A e 20 ore verso la società B).

  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

È opportuno notare come il decreto correttivo abbia eliminato la riserva a favore della applicazione della norma di cui al Dlgs n. 81/2015 che prevede l’assoggettamento alla disciplina sul lavoro subordinato alle collaborazioni caratterizzate da prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative ed etero-dirette.