Norme applicabili al lavoro sportivo
Tutti gli aspetti del lavoro sportivo non espressamente disciplinati dal Dlgs n. 36/2021 e ss.mm. sono soggetti, in quanto compatibili, alle norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario. Vi sono peraltro alcune norme che espressamente restano escluse dal contratto di lavoro subordinato sportivo:
- non si applicano le disposizioni in materia di mansioni a cui deve essere adibito il lavoratore e alle conseguenze dell’eventuale assegnazione a mansioni superiori rispetto a quelle per le quali è stato assunto (articolo 2103 cc);
- non si applicano le norme relative al licenziamento collettivo, al licenziamento individuale per giustificato motivo o per giusta causa (è invece applicabile la disciplina del licenziamento discriminatorio), alle connesse tutele reali o obbligatorie (reintegra nel posto di lavoro o risarcimento del danno), al rito speciale per le relative controversie, nonché alcune norme in materia di autorizzazione per gli impianti audiovisivi, di divieto di accertamenti sanitari, di procedimento disciplinare quando le sanzioni sono irrogate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva.
Divieto di clausole di non concorrenza
Il contratto di lavoro subordinato sportivo non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.
Contratto a tempo determinato nel settore sportivo
Nell’ambito del lavoro subordinato sportivo è possibile apporre un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto (con conseguente disapplicazione della normativa generale posta dagli artt. da 19 a 29 del Dlgs n. 81/2015). Inoltre, è ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti, nonché la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un’altra, purché vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva.
Contratti di apprendistato
Si segnala inoltre la importante novità, introdotta dal decreto correttivo, in base alla quale le società o associazioni sportive dilettantistiche e le società professionistiche (articolo 30) possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore. Per tali società il limite minimo di età per la assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, in deroga alle disposizioni generali, è fissato a 14 anni. Inoltre, al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest’ultimo si risolve automaticamente.
Al contratto di apprendistato sportivo non si applica:
- la disposizione secondo cui il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa costituisce giustificato motivo di licenziamento (ex art. 42 co. 3 Dlgs n. 81/2015);
- la disposizione secondo cui, se nessuna delle parti recede dal contratto al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ex art. 42 co. 4 Dlgs n. 81/2015);
- la disposizione secondo cui il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro (tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità) e che non possono essere utilizzati apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato (ex art. 42 co. 7 Dlgs. 81/2015;
La società o associazione sportiva che stipuli col giovane un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest’ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di formazione tecnica in favore di altra società o associazione presso la quale l’atleta abbia svolto in precedenza attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.
Premio di formazione tecnica
L’articolo 31 del Dlgs n. 31/2021 prevede che le federazioni sportive nazionali prevedano con proprio regolamento (da adottare entro il 31-12-2023), in caso di primo contratto di lavoro sportivo, che le società sportive dilettantistiche riconoscano un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.
La misura del premio è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell’età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.
Previdenza
Sotto il profilo previdenziale i lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (assumerà il nome di Fondo pensione dei lavoratori sportivi) gestito dall'Inps.