È lavoratore sportivo:
- l'atleta,
- l'allenatore,
- l'istruttore,
- il direttore tecnico,
- il direttore sportivo,
- il preparatore atletico,
- il direttore di gara,
- ogni altro tesserato
che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore
- di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche,
- delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato.
È inoltre lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui sopra le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri (nuovo comma 1-ter art. 25 Dlgs n. 36/2021).
Il rapporto di lavoro del lavoratore sportivo può avere natura
- subordinata,
- autonoma o
- di collaborazione coordinata e continuativa,
indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui questo si svolge (la legge n. 91/1981 è abrogata).
Il Dlgs n. 120/2023 prevede la possibilità (nuovo co. 3-bis dell’articolo 25 del Dlgs 36/2021) che, ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possano avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.
Infine, al lavoro sportivo, se non diversamente disciplinato, si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.
La specificità del lavoro sportivo è espressamente riconosciuta dall’articolo 25 co. 1-bis del Dlgs n. 36/2021 (aggiunto dal Dlgs correttivo), laddove si riconosce che “La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.”.