La legge delega di riforma 86/2019
La necessità di una radicale riforma del settore ha indotto il legislatore alla emanazione della legge n. 86/2019 recante una serie di deleghe al Governo in materia di riforma dell’ordinamento sportivo e, per quanto qui di interesse, nella materia specifica della riforma del rapporto di lavoro sportivo (articolo 5). Scopo della delega è garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nell’ambito del lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico. La norma individua la figura del lavoratore sportivo, compresa la figura del direttore di gara, senza distinzioni di genere e indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, nonché la definizione della relativa disciplina in materia di tutela assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza.
Fino alla legge delega n. 86/2019, nel nostro diritto interno soltanto la legge speciale n. 91/1981 aveva disciplinato tassativamente la prestazione sportiva ma limitatamente al settore professionistico, lasciando quasi del tutto scoperta l’importante area del settore dilettantistico. In tale contesto normativo lo sportivo dilettante, pur essendo di fatto nella generalità dei casi un vero e proprio lavoratore al punto da essere definito un “professionista di fatto” o un “dilettante retribuito”, si è trovato privo di idonea copertura previdenziale e fiscale, giustificando spesso soluzioni singolari da parte del legislatore. Sotto il profilo fiscale, ad esempio, per tali lavoratori è stata introdotta la categoria residuale dei redditi diversi (articolo 67 del Tuir), non qualificabili come redditi di lavoro dipendente o autonomo e, in quanto tali, non tutelati sotto il profilo previdenziale. Un quadro normativo in netto contrasto con il diritto europeo, laddove la qualifica di lavoratore subordinato è riconosciuta allo sportivo indipendentemente dalla circostanza che la prestazione sia inquadrabile nel settore professionale o dilettantistico (si veda ad esempio Corte Ue, C-51/96 e C-191/97, Deliège). È opportuno inoltre evidenziare come la Corte di cassazione, con quasi 40 sentenze dello stesso tenore (cd. fotocopia) pubblicate nell’arco di pochi mesi (a partire da Cass. n. 41397/2021), abbia ritenuto non applicabile al lavoratore sportivo dilettantistico, laddove eserciti l’attività continuativamente e professionalmente, la norma che qualifica i redditi percepiti da tali lavoratori nell’ambito dei redditi diversi (articolo 67 co. 1 lett. m) del Tuir), rendendo ormai non più procrastinabile la riforma dell’intero settore.
Attuazione della delega ed entrata in vigore della riforma
Con riferimento alla specifica tematica relativa al lavoro sportivo, la delega è stata esercitata con Dlgs n. 36/2021. Il decreto ha tuttavia originato numerose critiche da parte degli operatori del settore. È stato infatti rilevato come l’intento meritorio di voler ritenere il lavoratore sportivo dilettante un vero e proprio lavoratore subordinato con tutti i diritti e gli oneri connessi, si scontra con alcune realtà dilettantistiche, soprattutto quelle marginali e di minori dimensioni, che evidentemente non possono sostenere il peso degli oneri relativi. La conseguenza potrebbe essere quella di emarginare tante piccole realtà dilettantistiche minando alla radice la funzione sociale e culturale dello sport, ottenendo l’effetto contrario a quello perseguito dal legislatore. Sulla base di tali criticità il Governo ha aperto una consultazione pubblica dedicata agli stakeholders (i cui contributi sono visibili presso il sito del Dipartimento dello Sport) che ha successivamente portato alla emanazione del decreto correttivo n. 163 del 5-10-2022, (pubblicato nella GU del 2-11-2022). Da ultimo il Dlgs n. 120 del 29-8-2023 ha ulteriormente apportato modifiche alla disciplina vigente.
Con il decreto cd. Milleproroghe (Dl n. 198/2022, in GU del 29-12-2022) l’entrata in vigore (articolo 16) dell’applicazione delle norme sul lavoro sportivo è stata prorogata al 1° luglio 2023.