I progetti devono riguardare una sola unità produttiva e non devono determinare un aumento della capacità produttiva dell’unità produttiva oggetto di intervento, fatti salvi aumenti contenuti di capacità derivanti da esigenze tecniche e, comunque, di dimensione non superiore al 2% rispetto alla situazione precedente;
è ammessa la presentazione da parte della singola impresa di più domande di agevolazione purché riferite a diverse unità produttive e a condizione che gli investimenti richiesti alle agevolazioni nell’ambito della singola domanda rispettino i requisiti dimensionali previsti.
Per le imprese energivore il programma di investimento deve prevedere la realizzazione di interventi ulteriori rispetto a quelli che l’impresa realizza in adempimento degli obblighi di legge.
I programmi di investimento devono essere supportati da una relazione tecnica economica, da redigere nella forma di perizia asseverata, che deve attestare la riconducibilità delle misure di efficienza energetica e di uso efficiente delle risorse, incluse nel programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione, a quanto previsto dal bando:
- descrivere l’unità produttiva oggetto del programma di investimento specificandone la localizzazione e il contesto urbanistico e territoriale mediante l’individuazione dei vincoli che eventualmente gravano sul sito, la consistenza aziendale e i processi produttivi coinvolti nell’intervento;
- descrivere le caratteristiche del progetto di investimento indicando:
– gli effetti di efficientamento energetico e di circolarità che impattano sul processo produttivo,
– indicando le ragioni tecnico-economiche che motivano l’investimento;
– gli aspetti che rendono il programma di investimento idoneo, sotto il profilo tecnologico, gestionale e finanziario, a conseguire gli obiettivi di efficienza energetica o di uso efficiente delle risorse;
– le tempistiche previste per la conclusione del programma di investimento;
– qualora l’intervento riguardi l’installazione di nuovi impianti, le alternative disponibili sul mercato in termini di impianti e/o attrezzature installabili sotto il profilo tecnico ed economico.
- fornire un dettaglio dei costi da sostenere per la realizzazione degli interventi sull’unità produttiva oggetto degli interventi, con separata indicazione tra quelli rientranti fra gli obiettivi di cui al bando;
- quantificare gli obiettivi ambientali conseguibili a seguito della realizzazione del programma di investimento. Con riferimento a tale aspetto, la relazione tecnica economica dovrà attestare anche eventuali effetti ambientali negativi connessi alla realizzazione di parte degli interventi in programma.
AGEVOLAZIONE
Forma tecnica ed intensità
Il contributo per gli interventi di efficentamento energetico si arriva al 40% per le grandi imprese, al 50% per le medie imprese e al 60% per le piccole imprese, con maggiorazioni per interventi in zone assistite.
Per gli interventi di efficentamento delle risorse il contributo può arrivare al 60% per le piccole imprese, al 50% per le medie imprese, al 40% per le grandi imprese.
Nel caso di progetti di formazione, il contributo non supera il 50% dei costi ammissibili.
Può tuttavia essere aumentato fino al 70 % dei costi ammissibili come segue:
- di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
- di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
Durata
I progetti devono essere avviati (primo impegno giuridicamente vincolante) successivamente alla presentazione della domanda di accesso al Fondo ed essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di concessione del contributo.
Su richiesta motivata dell’impresa, il soggetto gestore può concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a dodici mesi.