L’articolo 13 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 prevede che devono essere assoggettati ad imposta di bollo le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti di importi superiori a 77,47 euro.
In particolare, nel tracciato record in formato Xml della fattura elettronica è previsto un campo per indicare l’assoggettamento ad imposta di bollo della fattura; l’imposta dovuta (calcolata come somma degli importi indicati dal contribuente nel file xml) è da versare all’Agenzia delle Entrate con un F24.
Finora, l’unico controllo effettuato in modo automatizzato dall’Agenzia delle Entrate era quelle di verificare che l’importo versato fosse corrispondente con quanto indicato come dovuto nelle fatture elettroniche emesse dal contribuente; in sostanza, se il contribuente non segnalava l’assoggettamento ad imposta di bollo nel file della fattura elettronica nessun controllo automatizzato intercettava tale errore; la cosa era anche dovuta al fatto che il sistema non era sempre in grado di intercettare i documenti per i quali l’imposta era dovuta e il contribuente non aveva “flaggato” la casella di assoggettamento.
Ora, contestualmente al D.L. 124/2019, che impone all’Agenzia delle Entrate di predisporre in modo automatico le bozze delle Li.Pe. e della dichiarazione Iva, il D.L. 34/2019 impone alla stessa Agenzia delle entrate di integrare le fatture elettroniche che non recano l’assolvimento dell’imposta di bollo, avvalendosi di procedure automatizzate, e, in caso di discordanza, “chiedere” al contribuente il pagamento dell’imposta, di interessi e di sanzioni ridotte, e procedere all’iscrizione a ruolo in caso di omesso pagamento.
A seguito della entrata in vigore delle specifiche tecniche della fattura elettronica 1.6.1, l’Agenzia dispone di maggiori informazioni per l’effettuazione di tale controllo, e con D.M. 04.12.2020 e Provvedimento 04.02.2021, sono state definite le modalità con le quali verranno verificate e quantificate le imposte dovute, verrà consentito al contribuente di integrare le fatture che non riportano l’imposta dovuta, e verranno comunicati al contribuente gli eventuali omessi versamenti.
In particolare, verranno proposti un elenco A, non modificabile, contenente le fatture per le quali il contribuente aveva “flaggato” l’obbligo di assoggettamento a bollo, ed un elenco B, relativo a fatture per le quali il campo non è stato “flaggato”, ma l’Agenzia ritiene che l’imposta sia dovuta; detto elenco è modificabile dal contribuente, il quale può indicare gli estremi delle fatture che ritiene inserite erroneamente nell’elenco, cioè quelle che, per i controlli automatici dell’Agenzia, devono recare l’indicazione del bollo, ma ad avviso del contribuente ne sono escluse. Analogamente, il contribuente può inserire delle fatture, originariamente non assoggettate, che sono “sfuggite” ai controlli automatici.
Le operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell’imposta di bollo, non devono essere assoggettate all’imposta per via di specifiche disposizioni normative (questa disposizione è particolarmente importante per le cooperative sociali), devono riportare le indicazioni di seguito descritte nel blocco 2.2.1.16<AltriDatiGestionali>, presente solo nel tracciato della fattura ordinaria.
Il blocco 2.2.1.16<AltriDatiGestionali> è non obbligatorio, ripetibile più volte e contiene altri 4 sotto-campi:
- 2.2.1.16.1<TipoDato>, alfanumerico e obbligatorio;
- 2.2.1.16.2<RiferimentoTesto>, alfanumerico e non obbligatorio;
- 2.2.1.16.3<RiferimentoNumero>, numerico e non obbligatorio;
- 2.2.1.16.4<RiferimentoData>, formato data YYYY-MM-DD e non obbligatorio
L’esclusione dall’imposizione dell’imposta di bollo della singola operazione riportata in fattura viene segnalata compilando il blocco 2.2.1.16<AltriDatiGestionali>, ed in particolare il solo sotto-blocco obbligatorio 2.2.1.16.1<TipoDato>, in uno dei seguenti modi:
- 2.2.1.16.1<TipoDato> = “NB1” se l’imposta di bollo non è applicabile ai documenti assicurativi in quanto assorbita nell’imposta sulle assicurazioni;
- 2.2.1.16.1<TipoDato> = “NB2” se l’imposta di bollo non è applicabile ai documenti emessi da soggetti appartenenti al terzo settore;
- 2.2.1.16.1<TipoDato> = “NB3” se l’imposta di bollo non è applicabile ai documenti emessi fra banca e cliente correntista, poiché l’imposta di bollo su tali documenti è già assorbita nell’imposta di bollo sull’estratto conto.
Gli altri sotto-campi (2.2.1.16.2<RiferimentoTesto>, 2.2.1.16.3<RiferimentoNumero> e 2.2.1.16.4<RiferimentoData>) non devono essere compilati.
Il blocco 2.2.1.16<AltriDatiGestionali> non è presente nel tracciato della fattura semplificata, pertanto i soggetti interessati a segnalare il non assoggettamento all’imposta di bollo di operazioni riportate nella fattura elettronica devono utilizzare esclusivamente la fattura ordinaria.