Inps. Incentivo al posticipo del pensionamento

Inps. Incentivo al posticipo del pensionamento

INPS. Circolare n. 82 del 22-9-2023

 

La circolare Inps n. 82 del 22-9-2023 fornisce finalmente le istruzioni per gestire l’incentivo al posticipo del pensionamento previsto dall’articolo 1 commi 286 e 287 della Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023). Il tema è stato trattato nel n. 01/23 di questa Newsletter

lunedì 16 ottobre 2023

Sintesi della norma.

I lavoratori dipendenti, iscritti all’Ago o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile (PAF) nota anche come “quota 103” (regolata dall’art. 1 commi da 283 a 285 della citata Legge 197/2022), scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione Ivs o a forme sostitutive ed esclusive.

 

Effetti della rinuncia.

  • Il datore di lavoro non versa la quota Ivs a carico del lavoratore.
  • Il datore di lavoro continua a versare la quota Ivs a proprio carico insieme alle altre contribuzioni.
  • Il datore di lavoro corrisponde al lavoratore la quota di contribuzione Ivs non trattenuta con la retribuzione ordinaria.
  • Le somme corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
  • La posizione assicurativa del lavoratore dipendente continua a essere alimentata dalla sola quota Ivs a carico del datore di lavoro.

 

Ricordiamo che aliquote contributive Ivs a carico del lavoratore sono le seguenti:

  • 9,19% per la generalità dei lavoratori
  • 8,84% per settori che un tempo non erano soggetti a Gescal (quello agricolo in primo luogo).

 

Facoltà di rinuncia all’accredito contributivo

La facoltà di rinuncia può essere esercitata dal lavoratore una sola volta nel corso della vita lavorativa, non può essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta (fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità), o dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, o per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore.

La rinuncia ha effetto relativamente a tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui sia titolare il lavoratore - sia quelli in essere alla data di esercizio della facoltà sia quelli instaurati successivamente a tale data (l’eventuale nuovo datore di lavoro sarà avvisato direttamente dall’Inps mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”).

La facoltà di rinuncia è revocabile una sola volta nel corso della vita lavorativa.

In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese di paga successivo alla data in cui la stessa è esercitata.

 

Soggetti che possono accedere all’incentivo e decorrenza dell’esonero

Possono accedere all’incentivo tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, anche di datori di lavoro non imprenditori.

Queste le condizioni per l’accesso che i lavoratori devono possedere congiuntamente.

  • siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • maturino i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019;
  • non siano titolari di pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019 (*nota 1);
  • manchi il perfezionamento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011 nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per 
  • la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione.

 

Durata dell’incentivo

È utile ricordare che l’incentivo cessa di produrre effetti al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

  • esercizio della revoca della facoltà di rinuncia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo;
  • al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011 nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione;
  • al conseguimento di una pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019.

 

Effetti sui trattamenti pensionistici

I periodi di fruizione del beneficio comportano la riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo, ma non incidono sulla retribuzione pensionabile.

La fruizione del beneficio

  • non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, in quando la retribuzione pensionabile rimane invariata;
  • incide invece sulla quota di pensione contributiva, in quanto il montante contributivo individuale verrà determinato applicando soltanto l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.

 

 

*nota 1: Il diritto alla pensione anticipata flessibile deve essere conseguito entro il 31-12-2023, ma, come negli anni passati, può essere esercitato anche successivamente.