La Cassazione, ha respinto il ricorso presentato dal titolare dell’azienda e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) avverso la condanna, per entrambi, della Corte di appello (e prima ancora, del Tribunale) a seguito dell’infortunio mortale occorso a un lavoratore mentre posizionava su una scaffalatura dei tubi metallici. Nel caso in giudizio, è stato contestato al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di non aver «in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge», in particolare consentendo che un impiegato tecnico fosse adibito a mansioni di magazziniere, senza aver ricevuto la relativa formazione, nonché l’addestramento all’utilizzo del muletto (articolo 71 del testo unico), né sollecitando in alcun modo l’adozione, da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante fosse stato sollecitato a farlo dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione della stessa ditta.