TEMPORARY FRAMEWORK COVID 19

TEMPORARY FRAMEWORK COVID 19

L’Unione Europea, a seguito dell’emergenza economica generata a seguito del Covid-19 è intervenuta prevedendo un regime di deroga all’ordinario regime di de minimis e di divieto di concessione di aiuti di stato.

giovedì 4 marzo 2021

Si tratta del Temporary framework che prevede che per gli aiuti di stato espressamente riferiti a questo regime il massimale di erogazione venga innalzato a:

 

  • 225 000 EUR per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli
  • 270 000 EUR per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura
  • 1,8 milioni di EUR per le imprese in tutti gli altri settori
  • Per le imprese particolarmente colpite dalla crisi della COVID-19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30 % nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato può contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti che non sono coperti dalle entrate, per un importo fino a 10 milioni di EUR per impresa.
     

Cos’è il Temporary Framework

Si tratta di una norma a validità temporanea, con scadenza 31/12/2021 che prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

La norma di riferimento è la comunicazione del 19/3/2020 “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak” (2020/C 91 I/01) successivamente integrata ed ampliata.

Nell’ambito di questo “quadro temporaneo” è quindi data la possibilità agli stati membri di concedere degli aiuti in deroga all’articolo 107, paragrafo 3, lettera B) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) purché siano soddisfatte alcune determinate condizioni tra le quali: 

a) l’aiuto non superi € 1.800.000 per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o di pagamenti (tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta);

b) l’aiuto sia concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Nel caso quindi lo Stato membro adotti per gli aiuti concessi il Temporary Framework (lo deve fare esplicitamente per ogni singola norma) le somme erogate non andranno a cumularsi con il de minimis ne dovranno rispettare i limiti imposti dal de minimis

Viceversa, le spese già riconosciute in de minimis vanno considerate ai fini del raggiungimento dell’importo massimo del Temporary Framework