Lavoratori extra UE. Decreto flussi 2023-2024-2025

Lavoratori extra UE. Decreto flussi 2023-2024-2025

DPCM del 27 settembre 2023 - Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023

 

Il Provvedimento attua quanto previsto dall’art. 1 del DL 20 del 2023, convertito nella legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro) con il quale era stato disposto che le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro (subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e autonomo), vengano definite con apposito DPCM a livello triennale anziché, come avvenuto finora, anno per anno.

martedì 17 ottobre 2023

Quote massime e ripartizioni

L’art. 5 del DPCM prevede le quote complessive di ingressi consentiti; per la prima volta, come detto, la programmazione degli ingressi è prevista su un triennio, divisi come segue

  • Per l’anno 2023: 136mila unità
  • Per l’anno 2024: 151mila unità
  • Per l’anno 2025: 165mila unità.

 

Tra queste, le quote si suddividono ulteriormente in due tranches principali, ossia le quote riservate al lavoro subordinato non stagionale e al lavoro autonomo, e quelle riservate al lavoro subordinato stagionale.

 

Ingressi per lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo

Le quote stabilite dall’art. 5 del DPCM, come anticipato, sono a loro volta ripartite in una quota riservata al lavoro subordinato non stagionale e al lavoro autonomo

L’art. 6 DPCM prevede l’ammissione  in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale di cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote:

    a) 53.450 unità per l’anno 2023, di cui 52.770  per  lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;

    b) 61.950 unità per l’anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;

    c) 71.450 unità per l’anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.

 

I settori in cui i lavoratori sono inseribili sono

  • autotrasporto merci per conto terzi,
  • edilizia,
  • turistico-alberghiero,
  • meccanico,
  • telecomunicazioni,
  • alimentare,
  • cantieristica navale,
  • trasporto passeggeri con autobus,
  • pesca,
  • acconciatori,
  • elettricisti,
  • idraulici
  • e per lavoro autonomo.

 

All’interno di queste quote, in base al comma 2 dell’art. 6, sono ammessi in Italia, in via preferenziale, lavoratori cittadini di stati che, anche in collaborazione con lo stato italiano, promuovono per i propri cittadini, campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari conformemente ad accordi o intese comunque denominati conclusi in materia con l'Italia, entro le seguenti quote.

  • 2mila unità per il 2023 (1900 per lavoro subordinato e 100 per lavoro autonomo)
  • 2500 unità per il 2024 (2380 per lavoro subordinato e 120 per lavoro autonomo)
  • 3mila unità per il 2025 (2850 per lavoro subordinato e 150 per lavoro autonomo)

 

Sempre nell’ambito delle quote autorizzate per lavoro non stagionale e autonomo, in base al comma 3 dell’art. 6, sono ammessi in Italia, nell’ambito di specifici accordi di cooperazione, i seguenti lavoratori subordinati non stagionali.

 

Tipologia

2023

2024

2025

Comma 3, lett. a

Cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia- Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina

25.000

 unità

25.000

unità

25.000

unità

Comma 3, lett. b

Cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria

12.000

unità

12.000

unità

12.000

unità

 

Il comma 4 dell’art. 6, prevede anche l’ingresso in Italia, sempre in quota parte del totale consentito, di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale (ma sempre attinente ai settori sopra citati):

a) lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, entro le seguenti quote: 100 unità nel 2023, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo; 100 unità nel 2024, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo; 100 unità nel 2025, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo;

b) apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, entro le seguenti quote: 200 unità nel 2023, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo; 200 unità nel 2024, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo; 200 unità nel 2025, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;

c) lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria: 9.500 unità nel 2023, 9.500 unità nel 2024 e 9.500 unità nel 2025.

 

Quote per la conversione di permessi di soggiorno

Il comma 5 dell’art. 6 autorizza, nell’ambito della quota prevista all’art. 5, inoltre la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato come segue:

  • permessi di soggiorno per lavoro stagionale: 4mila unità per ogni annualità del triennio.
  • permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea: 100 unità per ogni annualità del triennio.

 

Il comma 6 dell’art. 6 autorizza, sempre all’interno della quota di cui all’art.5, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea nella misura 50 unità per ogni annualità del triennio.

 

Ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo

Il comma 7 riserva una quota di ingressi per lavoro autonomo. Per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 sono previsti 500 ingressi per cittadini stranieri residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:

a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché' la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;

b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;

c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;

e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

 

Ingressi per lavoro stagionale

L’art. 7 del decreto stabilisce una ulteriore parte significativa di ingressi riservati al lavoro stagionale. Tale quota si aggiunge a quella prevista dall’art. 5 per lavoro subordinato non stagionale, autonomo e per la conversione di altre tipologie di permessi di soggiorno.

Sono pertanto ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini dei Paesi di cui all'art. 6, comma 3, lettera a), residenti all'estero entro le seguenti quote:

  • 82.550 unità per l'anno 2023;
  • 89.050 unità per l'anno 2024;
  • 93.550 unità per l'anno 2025.

Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, lettera a), b), e c), per ciascun anno sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale:

  • lavoratori subordinati stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: 8.000 unità nel 2023, 12.000 unità nel 2024 e 14.000 unità nel 2025; b) lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari entro le seguenti quote: 2.500 unità nel 2023, 3.000 unità nel 2024 e 3.500 unità nel 2025;
  • apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito entro le seguenti quote: 50 unità nel 2023, 50 unità nel 2024 e 50 unità nel 2025.

 

Nell'ambito delle quote totali per lavoro stagionale una quota pari a 2mila unità per ogni annualità del triennio è riservata ai lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma 3, lettera a), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Inoltre, una quota pari a 40mila unità per il 2023, 41mila unità per il 2024 e 42mila unità per il 2025, è riservata, esclusivamente nel settore agricolo, ai lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma 3, lettera a), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro (CIA, Confagricoltura, Coldiretti) e dall'Alleanza delle cooperative italiane. Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

 

Sempre in quota parte al totale delle quote per lavoro stagionale, è riservata, esclusivamente nel settore turistico, una quota pari a 30mila unità per il 2023, 31mila unità per il 2024 e 32mila unità per il 2025, di ingressi riservati a lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma 3, lettera a), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale. Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

 

Tempi e modalità di presentazione delle domande: click day

Per quanto riguarda la presentazione delle domande, da parte dei datori di lavoro, ritorna la procedura, già utilizzata in passato, del click day.

Infatti, l’invio telematico delle domande seguirà date ed orari precisi, come segue:

  • per le domande relative a ingressi per lavoro subordinato o autonomo riservate ai cittadini dei Paesi facente parte dell’elenco di cui sopra, si procederà all’invio a partire dalle ore 9.00 di sabato 2 dicembre 2023.
  • Per le domande relative ai cittadini di Paesi che concluderanno accordi internazionali di cooperazione con il nostro paese entro il triennio 2023/2025 , agli apolidi, agli stranieri di origine italiana, ai lavoratori domestici e per le domande relative alle conversioni di permessi di soggiorno si procederà all’invio a partire dalle ore 9.00 di lunedì 4 dicembre 2023.
  • Per le domande relative al lavoro stagionale si procederà all’invio a partire dalle ore 9.00 di martedì 12 dicembre 2023.

 

Le domande relative alle annate successive (2024 e 2025) potranno essere inviate il 5, il 7 e il 12 febbraio di ogni anno.

In tutte le ipotesi sopra citate, il termine ultimo per la presentazione delle domande è comunque il 31 dicembre di ogni anno (2023 compreso).

 

La procedura resta invariata, confermandosi online e operativo il portale ministeriale www.portaleservizi.dlci.interno.it per l'inserimento delle domande di nulla osta all'ingresso di lavoratori extracomunitari.