Tali crediti d'imposta sono stati riconosciuti a favore:
- delle imprese energivore (art. 1 co. 2 della L. 29.12.2022 n. 1974 e art. 4 co. 2 del DL 30.3.2023 n. 34, conv. L. 26.5.2023 n. 56);
- delle imprese diverse da quelle energivore, con determinate caratteristiche (art. 1 co. 3 della L. 197/2022 e art. 4 co. 3 del DL 34/2023).
La seguente tabella sintetizza le misure dei crediti d'imposta in esame.
Soggetti beneficiari
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Imprese energivore
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Imprese non energivore
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Imprese gasivore
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Imprese non gasivore
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I trimestre 2023
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45%
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35%
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45%
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45%
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II trimestre 2023
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20%
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10%
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20%
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20%
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Imprese energivore
Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. "energivore") di cui al DM 21.12.2017 sono riconosciuti alcuni crediti d'imposta, in misura differente in relazione al trimestre di riferimento (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13, 11.7.2022 n. 25 e 29.11.2022 n. 36).
I trimestre 2023.
Il credito d'imposta è pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre dell'anno 2023, se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del IV trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 (art. 1 co. 2 della L. 197/2022). L'agevolazione è riconosciuta anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel I trimestre 2023.
II trimestre 2023
Il credito d'imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre dell'anno 2023, se i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del I trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 (art. 4 co. 2 del DL 34/2023). L'agevolazione è riconosciuta anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel II trimestre 2023.
Imprese diverse da quelle energivore
Alle imprese diverse da quelle energivore ex DM 21.12.2017 sono riconosciuti specifici crediti d'imposta. Nello specifico, le agevolazioni sono riconosciute per il I e II trimestre 2023, alle suddette imprese dotate di contatori di potenza disponibili pari o superiore a 4,5 kW.
I trimestre 2023
Il credito d'imposta per le imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è pari al 35% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
L'agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al IV trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 1 co. 3 della L. 197/2022).
II trimestre 2023
Il credito d'imposta per le imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
L'agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al I trimestre 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 4 co. 3 del DL 34/2023).
Imprese gasivore
Alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. "gasivore") sono riconosciuti alcuni crediti d'imposta, in misura differente in relazione al trimestre di riferimento (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2022 n. 20 e 29.11.2022 n. 36).
I trimestre 2023
Il credito d'imposta è pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel I trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 1 co. 4 della L. 197/2022).
II trimestre 2023
Il credito d'imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel II trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME,
abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 4 co. 4 del DL 34/2023).
Imprese diverse da quelle gasivore
Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale ex art. 5 del DL 17/2022, sono previsti specifici crediti d'imposta.
I trimestre 2023
Il credito d'imposta è pari al 45% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel I trimestre 2023 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici). L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 1 co. 5 della L. 197/2022).
II trimestre 2023
Il credito d'imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel II trimestre 2023 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici). L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al I trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 4 co. 5 della L. 197/2022).
Irrilevanza fiscale
Per espressa previsione normativa, tutti i suddetti crediti d'imposta:
- non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rilevano ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Limite de "minimis" - Inapplicabilità
L'art. 40-quater del DL 73/2022 convertito ha abrogato l'art. 2 co. 3-ter del DL 50/2022, che prevedeva il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime "de minimis". Non è quindi più prevista alcuna disposizione che subordini i crediti d'imposta in esame al regime "de minimis".
Modalità di utilizzo
I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili:
- entro il 31.12.2023, se relativi al I e al II trimestre 2023;
- esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
- senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000.
La seguente tabella riepiloga i codici tributo da utilizzare.
Soggetti beneficiari
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Imprese energivore
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Imprese non energivore
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Imprese gasivore
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Imprese non gasivore
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I trimestre 2023
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7010
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7011
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7012
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7013
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II trimestre 2023
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7015
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7016
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7017
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7018
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Utilizzo per il versamento degli acconti
I crediti d'imposta possono essere utilizzati anche per il versamento degli acconti d'imposta, anche qualora risultino superiori se calcolati con il metodo previsionale rispetto a quello storico.
In nessun caso il versamento dell'acconto, qualora eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto, può consentire il rimborso della relativa imposta o un effetto trascinamento tale per cui il credito speso per il pagamento venga utilizzato in qualsiasi modo dopo il termine previsto (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 10.1.2023 n. 8).
Cessione del credito d'imposta
I crediti d'imposta sono cedibili dalle imprese:
- solo per intero (l'utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest'ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito);
- ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione;
- con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).
Visto di conformità
In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione.
Utilizzo da parte del cessionario
Il credito d'imposta deve essere utilizzato dal cessionario:
- entro il 31.12.2022 se relativi al I e II trimestre 2022, entro il 30.9.2023 se relativi al III e IV trimestre 2022, entro il 31.12.2023 se relativi al I e II trimestre 2023;
- con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.
Comunicazione della cessione del credito
La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle:
- entro il 18.12.2023, per i crediti relativi al I e II trimestre 2023;
- dal soggetto che appone il visto di conformità;
- mediante l'apposito modello approvato;
- utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
Per ciascun credito d'imposta, il cedente può inviare una sola comunicazione di cessione, per l'intero ammontare del credito stesso. I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.
Le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle ulteriori cessioni sono effettuate, a pena d'inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la "Piattaforma cessione crediti".
Cumulabilità con altre agevolazioni
I crediti d'imposta in esame sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.