Il provvedimento definisce una serie di deroghe ai requisiti di prevalenza così come definiti dal codice civile, legate alla tipologia di cooperativa, oltre a prevedere che se la cooperativa perde i requisiti a causa di calamità naturali, il biennio cui fare riferimento per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all’art. 2513 decorre dal venire meno degli effetti degli eventi straordinari indicati. La sospensione del calcolo della prevalenza per le cooperative agricole in conseguenza di calamità naturali è sicuramente applicabile in presenza di danni subiti direttamente dalla cooperativa, mentre è dubbia l’applicazione nel caso in cui il mancato raggiungimento della prevalenza sia riconducibile alla carenza di prodotto conferito dai soci, caso maggiormente diffuso attesa l’estensione dei territori in cui le colture ortofrutticole hanno subito perdite anche della totalità della produzione dell’anno che, in qualche caso, possono protrarsi anche per più annualità
In via preliminare si ricorda che i criteri per la definizione della prevalenza ed i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente sono definiti dagli artt. 2512, 2513 e 2514 c.c.
La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando:
- non rispetta la condizione di prevalenza, di cui all’art. 2513 c.c. per due esercizio consecutivi
- modifica le previsioni statutarie di cui all’art. 2514 c.c.
L’art. 111 undecies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile prevede che il Ministro delle Attività Produttive possa stabilire, con proprio decreto, regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definiti dall’art. 2513 c.c., in relazione:
- alla struttura dell’impresa e del mercato in cui le cooperative operano;
- a specifiche disposizioni normative cui le cooperative devono uniformarsi;
- alla circostanza che la realizzazione del bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di tempo superiore all’anno di esercizio. ð Il D.M. 30.12.2005 individua le deroghe alla mutualità prevalente così come definita dalle predette disposizioni del codice civile.
Calamità naturali
Se la cooperativa perde la condizione di prevalenza di cui all’art. 2513 c.c. a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate dalle autorità competenti, che abbiano provocato danni alle culture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, il biennio di riferimento di mancato rispetto delle condizioni di prevalenza di cui al comma 1 dell’art. 2545-octies inizia a decorrere dal venire meno degli effetti degli eventi stessi.
Il riferimento è alle conseguenze derivanti dai danni alle colture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi che hanno colpito direttamente la cooperativa e, pertanto, non sono compresi i danni subiti dai produttori soci con la conseguente carenza di prodotti da conferire alla cooperativa e l’impossibilità per quest’ultima del raggiungimento della condizione di mutualità prevalente.
Cooperative di lavoro e miste
Ai fini del calcolo di prevalenza di cui all’art. 2513 C.C., non si computa:
- il costo del lavoro delle unità lavorative non socie, assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la Pubblica Amministrazione;
- il costo del lavoro delle unità lavorative che, per espressa disposizione di legge, non possono acquisire la qualità di socio della cooperativa;
- il costo del lavoro delle unità lavorative non socie di nazionalità straniera impiegate in attività svolte dalla cooperativa fuori dall’Italia
Cooperative per la produzione e distribuzione di energia elettrica
Non si computano tra i ricavi i corrispettivi derivanti dalla prestazione del servizio di fornitura di energia in base a rapporti obbligatori imposti.
Cooperative agricole
Di allevamento
La condizione di prevalenza è rispettata quando dai terreni dei soci e delle cooperative sono ottenibili almeno un quarto dei mangimi necessari per l’allevamento stesso.
Di conduzione associata di terreni
La condizione di prevalenza è rispettata quando l’estensione dei terreni coltivati dai soci supera il 50% dell’estensione totale dei terreni condotti dalla cooperativa.
Enti di formazione in forma cooperativa
Non si computano i finanziamenti erogati da Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di attività di formazione in favore di utenti terzi
Cooperative di consumo
Operanti esclusivamente in Comuni montani con popolazione non superiore a 10.000 abitanti.
Cooperative per il commercio equo e solidale
L’attività di commercio equo e solidale Individua la vendita, effettuata anche con l’impiego di attività volontaria dei soci della cooperativa, di prodotti che le cooperative o loro consorzi acquistano direttamente da imprese di Stati in via di sviluppo o da cooperative sociali di tipo b), con garanzia di pagamento di un prezzo minimo indipendentemente dalle normali fluttuazioni delle condizioni di mercato.
Sono considerate a mutualità prevalente a prescindere dall’effettivo possesso dei requisiti di cui all’art. 2513 C.C.
Cooperative giornalistiche
Non si computa il costo del lavoro dei soggetti con i quali la cooperativa instaura rapporti di lavoro occasionale, nei limiti ed alle condizioni previste da disposizioni di legge.
Cooperative di editori che gestiscono agenzie giornalistiche
I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi di informazione sono assimilabili a quelli provenienti dall’attività con i soci quando derivano dallo svolgimento di attività con le Pubbliche Amministrazioni per le quali:
il corrispettivo è espressamente determinato in misura pari ai costi sostenuti per la produzione dei servizi stessi;
ovvero si riferisce a servizi acquistati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per soddisfare l’interesse pubblico connesso alle esigenze istituzionali di informazione.
Società finanziarie in forma cooperativa ai sensi della L. 49/1985
Sono considerate a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all’art. 2514 C.C
Soci di enti giuridici
Ai fini del calcolo della prevalenza, tra le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso soci sono ricomprese quelle effettuate nei confronti di persone fisiche socie di enti giuridici aventi la qualità di soci della cooperativa.
Rientrano in questo caso i consorzi di cooperative di abitazione che provvedono direttamente all’assegnazione degli alloggi in favore dei soci persone fisiche delle cooperative consorziate.