INPS. Circolare con istruzioni per le assunzioni agevolate dei giovani under 30 “neet”

INPS. Circolare con istruzioni per le assunzioni agevolate dei giovani under 30 “neet”

Inps. Circolare n. 68 del 21 luglio 2023 Messaggio INPS n. 2923 del 10 agosto 2023

 

L’INPS, con la circolare n. 68/2023, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo, introdotto dal DL n. 48/2023 (Decreto Lavoro) per le assunzioni a tempo indeterminato di “NEET” effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 . Con il successivo messaggio viene inoltre confermata la cumulabilità piena con la decontribuzione a favore dei lavoratori dipendenti (cd. cuneo fiscale).

lunedì 25 settembre 2023

Con la circolare in oggetto l’INPS ha emanato le istruzioni per la fruizione dell’incentivo spettante, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per chi assume, a decorrere dal 1 giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2023, giovani under 30 considerati Neet (che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione) che risultino registrati al PON Iniziativa Occupazione Giovani.

Il modulo di domanda on-line “Neet23”per avanzare richiesta e’ disponibile sul portale www.inps.it a partire dal 31 luglio 2023.

L’incentivo spetta per le assunzioni a contratto a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione o tramite contratto di apprendistato professionalizzante (non per lavoro domestico né in caso di rapporto intermittente) e in ogni caso risulta cumulabile, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, con altri esoneri o agevolazioni, fatto salvo che in questo caso la percentuale di esonero si riduce dal 60 al 20 per cento.

In forza del rinvio operato dall’art. 27 del D.L. n. 48/2023 al Regolamento (UE) n. 651/2014 che definisce le caratteristiche dei lavoratori svantaggiati, nonché dell’espressa previsione contenuta (articolo 4) nel decreto ANPAL n. 189 dell’ANPAL, per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti sopra riportati, venga rispettato, in via alternativa, uno dei seguenti elementi:

  1. il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
  2. il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  3. il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  4. il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, ai sensi del decreto interministeriale (Lavoro-MEF) del 16 novembre 2022, n. 327.

 

Tornando alla cumulabilità con altre agevolazioni, dopo l’emanazione della suddetta circolare si è reso necessario per l’INPS precisare con apposito messaggio n. 2923 del 10 agosto che l’esonero vale nella misura piena del 60% (e non ridotta del 20%) anche in presenza della decontribuzione riconoscibile in favore di lavoratori con retribuzioni medio-basse ai sensi della legge di bilancio 2023, come successivamente integrata dal decreto-legge n. 48/2023. In questo caso, infatti, non si tratta di cumulo di agevolazioni a beneficio del datore di lavoro considerato che la decontribuzione per i lavoratori con retribuzioni medio-basse impatta unicamente sulla quota di contribuzione a loro carico.

L’INPS tiene a ricordare che l’incentivo è concesso dall’INPS su istanza dell’azienda richiedente e  nel limite delle risorse disponibili attinte dalla programmazione comunitaria FSE, così come ripartite dall’ANPAL con apposito decreto n. 189 del 19 luglio 2023 allegato anch’esso alla presente circolare.

L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, il datore di lavoro interessato deve inoltrare richiesta all’INPS avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line “NEET23”, che sarà disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”.

Infine la circolare INPS declina puntualmente le condizioni di spettanza dell’incentivo come ad esempio il rispetto dei principi generali in materia incentivi all’occupazione, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, della regolarità contributiva (DURC), della contrattazione collettiva nonché del meccanismo di realizzazione dell’incremento occupazionale netto.