Ambito oggettivo
Il provvedimento include tra i fringe benefit soggetti a super esenzione anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Rientrano nell’esenzione, per ordinaria previsione ordinaria del comma 3 citato, anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir oltre ai beni e ai servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Il primo chiarimento significativo è che l’esenzione opera anche in relazione alla detassazione dei premi di risultato convertiti in welfare (art. 1 commi 182-189 Legge 208/2015).
Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore e somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, pertanto, non concorrono, nel rispetto del limite di euro 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva di cui ai citati commi da 182-189 della legge 208/2015 anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (*nota1).
Un’altra questione è relativa alla possibile differenza temporale tra le fatture emesse e la data di pagamento.
La circolare rimanda alla precedente 35/E del 4-11-2022 (Icn circolare n. 186/22), in relazione del decreto Aiuti-bis, nella quale è stato precisato che le somme erogate dal datore di lavoro che beneficiano dell’esenzione ai sensi del citato articolo 12 del Decreto Aiuti-bis (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) potevano riferirsi anche a fatture emesse nell’anno 2023 purché relative a consumi effettuati nell’anno 2022.
Non sarà possibile, ovviamente, un doppio rimborso: le somme pagate per le utenze dal lavoratore dipendente nel 2023 che si riferiscono a consumi di competenza del 2022 – già rimborsate o per le quali siano già state erogate le somme dal datore di lavoro in applicazione del citato articolo 12 – non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione di cui all’articolo 40 del Decreto Lavoro.
Ambito soggettivo
Come detto, l’aumento dell’esenzione prevista dall’articolo 40 vale unicamente per l’anno d’imposta 2023 e si rivolge ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato tuir.
Il benefit non deve essere rivolto alla generalità o a categorie di lavoratori, ma può essere corrisposto dal datore di lavoro anche ad personam.
Sebbene in modo non approfondito, la circolare afferma che il beneficio spetta anche ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Questo è dovuto al fatto che l’articolo 40 del Decreto Lavoro fa riferimento diretto all’articolo 51 del Tuir e l’articolo 52 del Tuir (che disciplina i redditi assimilati) rinvia all’art. 51 per la determinazione di tali redditi.
La norma in esame deroga esclusivamente alla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell’articolo 51 del Tuir. Quindi, se il valore dei beni o dei servizi forniti, delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette, è complessivamente superiore al limite di 3.000 euro (o 258,23 in via ordinaria), l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.
Nozione di figlio fiscalmente a carico
Per la nozione di “figli fiscalmente a carico” occorre riferirsi all’articolo 12, comma 2, del Tuir: sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a 24 anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000.
La condizione di figlio (*nota2) fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno.
Nel nostro caso occorre verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31-12-2023.
Se il figlio è fiscalmente a carico di entrambi i genitori, l’agevolazione raddoppia e spetta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.
L’agevolazione spetta anche nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli a carico poiché per gli stessi è percettore dell’assegno unico e universale.
A sostegno di queste indicazioni “aperturiste, l’AdE richiama la propria circolare n. 4/E del 18-2-2022 (Icn circolare n. 50/22) in base alla quale, i figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del citato articolo 12 restano fiscalmente a carico, benché per essi non spettino più le relative detrazioni.
Anche nel caso in cui i genitori si siano accordati per attribuire l’intera detrazione per i figli fiscalmente a carico uno solo dei due, la nuova agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell’uno sia dell’altro genitore (*nota3).
Lavoratori dipendenti senza figli a carico
L’Agenzia si premura di ricordare che per gli altri lavoratori dipendenti
- continua ad applicarsi l’ordinario limite di esenzione di 258,23 euro
- l’esenzione non si estende ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas.
Riteniamo che l’esclusione di un gran numero di lavoratori, non agevolerà l’utilizzo di questa agevolazione.
Modalità di applicazione
Nel limite di 3.000 euro rientrano tutti i benefit erogati dal datore di lavoro già dall’inizio del periodo d’imposta 2023.
Per ottenere il beneficio fiscale, il lavoratore deve rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione indicando il codice fiscale del figlio o dei figli fiscalmente a carico. In mancanza della dichiarazione, l’agevolazione non è applicabile.
L’Agenzia non prescrive particolari forme per la dichiarazione che, in ogni caso deve essere conservata ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.
Considerato che la condizione di “figlio a carico” deve essere verificata alla data del 31-12-2023, è opportuno che la dichiarazione rilasciata al momento dell’attribuzione del benefit contenga l’impegno del lavoratore a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
In questo caso, le somme non trattenute saranno recuperate dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.
La comunicazione alle Rsu
La norma prevede che i datori di lavoro informino le rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti (non è quindi necessario informare le organizzazioni sindacali provinciali in assenza di Rsu come invece è previsto in altri casi).
La circolare contiene su questo aspetto una strana soluzione: l’informazione deve essere preventiva al riconoscimento del beneficio, ma poiché il beneficio riguarda l’intero periodo d’imposta 2023, è possibile riconoscerlo anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.
Nonostante l’autorevolezza dell’Agenzia, ai fini del mantenimento di un corretto rapporto con le Oo.ss. si ritiene però preferibile non mettere le rappresentanze sindacali di fronte ad una scelta già compiuta e attuata da parte dell’azienda.
Cumulabilità con il “bonus carburante”
L’elevazione del limite dei 258,23 euro a 3.000 è un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante (articolo 1 comma 1 Dl 5/2023) (Icn circolare n. 16/23).
Ogni lavoratore può cumulare il bonus carburante fino a 200 euro con l’esenzione di cui all’articolo 51 comma 3 del Tuir (che sia normale o maggiorata).
NOTE
nota1: La conversione dei premi in welfare è possibile solo qualora i contratti aziendali o territoriali prevedano la possibilità.
nota2: La norma si riferisce ai “lavoratori dipendenti con figli”. La circolare precisa che l’esenzione maggiorata spetta anche in presenza di un unico figlio.
nota3: “Il citato articolo 40 dispone, infatti, che, per beneficiare dell’esenzione, i figli debbano trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del TUIR e non che il genitore fruisca della relativa detrazione”
nota4: Ricordiamo però che l’esenzione carburante o mobilità prevista dal Dl n. 5 opera ai fini fiscali, ma non ai fini previdenziali.