Ispettorato del Lavoro e Ministero del Lavoro. Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

Ispettorato del Lavoro e Ministero del Lavoro. Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nota n. 5056 del 13-7-2023

 

L’INL ha pubblicato la nota n. 5056/2023 sulle misure per la tutela dei lavoratori soggetti al rischio di danni da calore con un utile riassunto della documentazione in materia. Inoltre vengono ricordate le modalità per accedere alla Cigo in caso di sospensione dell’attività in caso di alte temperature.

martedì 25 luglio 2023

Valutazione del rischio da calore - strumenti e metodologie

 

L’INL ricorda che la documentazione tecnica sull’argomento è consultabile sul “Portale Agenti Fisici” (clicca qui) mentre le informazioni relative alle strategie e tecniche di misura dello stress termico e alle relative metodologie di misurazione e di controllo del microclima (che possono avvalersi di analisi del calcolo dell’esposizione mediante gli indici WBGT, PHS, IREQ, degli indici di ergonomia e di temperatura) sono reperibili sul sito istituzionale dell’INAIL al seguente link .

Ulteriori riferimenti  indicati dalla nota INL sono:

  • il sito https://www.worklimate.it;
  • la “Guida informativa per la gestione del rischio caldo” (reperibile on line al seguente link);
  • la pubblicazione dell’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) Heat at work – Guidance for workplaces (Esposizione al calore sul lavoro: orientamenti per i luoghi di lavoro) consultabile qui.

 

Gestione del rischio e organizzazione produttiva

 

L’esposizione eccessiva allo stress termico riguarda le mansioni che comportano attività non occasionale all’aperto, nei settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, per citare i maggiori.

Altri fattori importanti che possono concorrere nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento, in chiave prevenzionistica ed ispettiva, da considerare nelle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore, sono:

  • gli orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 -17:00);
  • le mansioni;
  • le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • l’ubicazione del luogo di lavoro;
  • la dimensione aziendale;
  • le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere).

 

L’Ispettorato rimarca che il rischio da calore comunque rientra nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, che richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione.

In questo senso viene citata, tra le altre, una sentenza con la quale il giudice di merito, richiamando al generico obbligo di tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore, ha ritenuto “che la società convenuta sia tenuta all’adozione delle misure preventive e protettive indicate dall’INAIL nel Progetto Worklimate” e condanna la stessa “ad effettuare ex art. 17 e 28 d.lgs. 81/08 una specifica valutazione del rischio da esposizione ad ondate di calore… a fornire …un’adeguata formazione e informazione … ” e a consegnare una serie di necessari dispositivi atti a proteggere i lavoratori dai possibili shock termici (il caso specifico riguardava un rider).

La nota raccomanda agli ispettori di esaminare con attenzione il DVR e il POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.

 

Sospensione dell’attività e richiesta di Cigo per “eventi meteo

 

In caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, i datori di lavoro possono richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”.

Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi. Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o di produrre bollettini meteo.

La nota precisa però che, indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive. Il responsabile valuta quindi non solo le temperature, ma anche tutti gli altri fattori di rischio richiamati sopra.

Sul tema sono citate la circolare Inps n. 139/2016 e messaggio n. 1856/2017.

 

In conclusione, la nota INL richiama la Campagna “Ambienti di lavoro sicuri e sani” 2023/25 dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) con lo scopo di sensibilizzare l’impatto delle nuove tecnologie digitali sul lavoro e nei luoghi di lavoro (consultabile a questo link).

 

Il vademecum del Ministero del Lavoro

Sul proprio sito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile l’informativa con le indicazioni per la gestione dei lavoratori esposti (in ambienti indoor e outdoor) alle elevate temperature nel periodo estivo, comprensiva del rimando alle indicazioni dell’Inps per la gestione della CIG ordinaria con causale “eventi meteo - temperature elevate”.

Il vademecum (consultabile qui) colleziona le analisi sui rischi lavorativi effettuate dagli enti preposti, correlate con le disposizioni normative vigenti per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Al suo interno si individuano i settori di attività coinvolti e le misure da adottare.