Come già nella nota Inl, si ricorda che la richiesta di ammortizzatori per temperature elevate può essere inviata in caso di temperature superiori a 35°.
Ma, precisa il messaggio, richieste per temperature inferiori possono altresì essere accolte qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale. Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale.
Inoltre, secondo l’Inps che, in questo modo, allarga le possibili casistiche di intervento della cassa, la valutazione della richiesta dovrà tener conto sia della tipologia di lavorazione in atto che delle modalità con le quali la stessa viene svolta. Anche temperature inferiori ai 35 gradi possono, quindi, consentire di accedere all’ammortizzatore se le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l'utilizzo di materiali ovvero in presenza di lavorazioni che non sopportano il forte calore. In sostanza, la valutazione non deve fare riferimento solo al gradiente termico ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori.
L’Istituto estende queste considerazioni anche in caso di lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) (Legge 457/1972).
Ancora, in linea con la nota Inl citata, si precisa che l’ammortizzatore può essere riconosciuto in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione/riduzione delle attività in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori (in questo caso per temperature eccessive), purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al medesimo datore di lavoro o ai lavoratori.
L'Istituto ha precisato infine che, a seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, il ricorso all'ammortizzatore sociale per "eventi meteo" è ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal Fondo di integrazione salariale (Fis) e dai fondi di solidarietà bilaterali.
Poiché la causale meteo, anche se riconducibile ad elevate temperature, rientra tra gli eventi oggettivamente non evitabili, per il ricorso alla Cigo e all'assegno d'integrazione salariale nell'ambito del Fis dovrà essere espletata la procedura sindacale semplificata indicata dall'articolo 14, comma 4, del Dlgs 148/2015, a pena dell'improcedibilità della domanda.