L’esonero contributivo riguarda l’assunzione sia a tempo determinato che a tempo indeterminato la trasformazione a tempo indeterminato di donne lavoratrici c.d. svantaggiate, secondo l’accezione che vedremo in dettaglio più avanti.
Per le assunzioni e le trasformazioni (sia a tempo indeterminato che determinato) effettuate nel biennio 2021-2022, l’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) prevede un esonero contributivo pari al 100 per cento della contribuzione datoriale complessivamente dovuta, nel limite massimo di 6000 euro l’anno
Per le assunzioni e le trasformazioni (sia a tempo indeterminato che determinato) effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 l’articolo 1, comma 298, La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023) ha stabilito una prosecuzione del beneficio contributivo, che dunque si conferma pari al 100 per cento della contribuzione datoriale dovuta, con un innalzamento a 8000 euro l’anno del limite massimo fruibile.
L’autorizzazione della Commissione Europea
Come già per l’esonero riservato ai giovani under 36, anche gli incentivi previsti per le donne svantaggiate sono sottoposti all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Ricordiamo che la Commissione europea, avvalendosi del regime di aiuti “ Temporary Framework” aveva autorizzato la misura fino al 30 giugno 2022.
Tuttavia la disciplina del Temporary Framework era cessata il 30 giugno 2022, rendendo impossibile autorizzare l’applicazione delle agevolazioni alle assunzioni/trasformazioni effettate nel secondo semestre 2022 e subordinando la stessa ad un nuovo regime temporaneo di aiuti approvato nel marzo del 2023 Temporary Crisis and Transition Framework (Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina).
Da qui deriva la tanto attesa decisione C(2023) 4063 final del 19 giugno scorso con cui l’UE ha finalmente autorizzato la concedibilità degli esoneri in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023.
Lavoratrici per cui spettano gli incentivi
Dal punto di vista soggettivo, gli esoneri spettano in riferimento alle assunzioni di “donne lavoratrici svantaggiate”, secondo la disciplina dettata dalla legge n. 92/2012, in base alla quale sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie:
- donne con almeno cinquant’anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
- “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Con riferimento a tale categoria, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027), approvata dalla Commissione europea con la decisione C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, e successivamente modificata con la decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022. Al riguardo, si fa presente che non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate appositamente previste nella suddetta Carta e che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Tali settori e professioni di cui all’articolo 2, punto 4, lettera f), del Regolamento (UE) n. 651/2014 sono annualmente individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle risultanze acquisite dall’lSTAT. Ai fini del legittimo riconoscimento delle agevolazioni, la donna priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi deve essere assunta o in un settore o in una professione comprese nell’elencazione del citato decreto;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”. Al riguardo, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.174 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 5.500 euro.
Per quanto riguarda lo status di “priva di impiego” si deve fare riferimento alla definizione fornita dal MLPS del 17 ottobre 2017, che individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati. Tale nozione si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.
L’Inps ricorda che il requisito deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quello della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
I rapporti di lavoro incentivati
La fruizione del beneficio contributivo riguarda:
- le assunzioni a tempo determinato;
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto non agevolato.
Come di consueto, gli incentivi spettano anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.
Spettano, inoltre, nei casi di rapporti di lavoro somministrato, mentre non spettano nel caso di rapporti di lavoro intermittente e nei casi di prestazioni occasionali. Inoltre, sono esclusi i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, essendo tipologie contrattuali già interessate da agevolazioni specifiche.
La durata dell’incentivo
Con riferimento alla durata del periodo agevolato, si chiarisce che, gli incentivi:
- in caso di assunzione a tempo determinato, spettano fino a 12 mesi;
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, spettano per 18 mesi;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.
Gli incentivi spettano anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
L’Istituto precisa infine che il periodo di fruizione degli incentivi può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.
La misura degli incentivi
Per le assunzioni/trasformazioni (sia a tempo indeterminato che indeterminato):
- effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022,
- ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
- l’esonero dal versamento è pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui
- pari a 500 euro (€ 6.000/12) per ogni periodo di paga mensile
- riproporzionata per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese nella misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
- effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023,
- ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
- l’esonero dal versamento è pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui
- pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) per ogni periodo di paga mensile
- riproporzionata per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese nella misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
La domanda per la fruizione da presentare on line
La preventiva comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell’incentivo dovrà essere inviata dai datori di lavoro interessati utilizzando il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito www.inps.it.
Per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione), è necessario procedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line.
L’Inps evidenzia che, qualora tale modulistica on-line fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell’incentivo pari al 50 per cento dei contributi datoriali previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate, i datori di lavoro interessati non devono compiere ulteriori adempimenti in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all’Istituto risulta valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura pari al 100 per cento.
Le contribuzioni escluse
Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26 (Fondi solidarietà bilaterali), 27 (FSB alternativi) e 29 (FIS) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché ai Fondi di solidarietà delle Province autonome di Trento e di Bolzano-Alto Adige.
- il contributo dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua
Le condizioni di spettanza degli incentivi
Il diritto alla fruizione degli incentivi in oggetto è subordinato alle seguenti condizioni generali:
- rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 per i quali riportiamo integralmente il testo della circolare.
Per quanto riguarda specificamente i principi generali in materia di incentivi stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, gli esoneri contributivi di cui si tratta non spettano ove ricorra una delle seguenti condizioni:
1) l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (art. 31, comma 1, lettera a);
2) l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto (art. 31, comma 1, lettera b).
3) presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (art. 31, comma 1, lettera c);
4) con riferimento a quelle lavoratrici che sono state licenziate nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo (art. 31, comma 1, lettera d).
L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all’instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione, produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Il requisito dell’incremento occupazionale netto
Un requisito peculiare dell’agevolazione legata all’assunzione o alla trasformazione a tempo indeterminato di donne lavoratrici svantaggiate, è la condizione specificamente prevista dal comma 17 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021, consistente nella realizzazione dell’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Ai fini della misurazione dell’incremento occupazionale netto il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.).
Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di ULA dell’anno successivo all’assunzione”.
Conseguentemente l’applicabilità dell’esonero è sottoposta ad una duplice verifica:
- mensilmente, l’incremento occupazionale netto deve concretamente risultare, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si intende fruire degli incentivi e il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione dei benefici dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare i benefici persi.
- al termine dell’anno successivo all’assunzione qualora si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.
Le agevolazioni sono comunque applicabili qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d’età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.
La compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L’Inps ricorda che l’autorizzazione UE alla fruizione dell’esonero contributivo è stata emessa nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework la quale stabilisce che gli aiuti devono rispettare le seguenti condizioni:
- siano di importo non superiore a 2 milioni di euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a 300.000 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell’acquacoltura e a 250.000 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
- siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023
- l’aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi (ingenerata dall’aggressione russa all’Ucraina).
In considerazione della natura delle agevolazioni quali aiuti di Stato, l’INPS provvederà a registrare le misure nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato o nei registri SIAN e SIPA per gli aiuti rispettivamente del settore agricolo e della pesca e dell’acquacoltura.