INPS. Circolare con istruzioni per le assunzioni agevolate dei giovani under 30 “neet”.

INPS. Circolare con istruzioni per le assunzioni agevolate dei giovani under 30 “neet”.

Inps. Circolare n. 68 del 21 luglio 2023

 

L’INPS, con la circolare n. 68/2023, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo, introdotto dal DL n. 48/2023 (Decreto Lavoro) per le assunzioni a tempo indeterminato di “NEET” effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 .

martedì 25 luglio 2023

Ricordiamo che di questa agevolazione si è trattato nel n. 8/2023 di questa Newsletter. Rinviando al testo della circolare n. 68 del 21 luglio 2023 per un’analisi completa delle istruzioni, ci limitiamo in questo articolo ad una breve sintesi degli aspetti più rilevanti.

 

I lavoratori, alla data dell’assunzione, devono soddisfare i seguenti requisiti:

  1. non abbiano compiuto il trentesimo anno di età: il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell’assunzione, abbia un’età inferiore o uguale a 29 anni e 364 giorni;
  2. non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»): la mancata titolarità di un rapporto di lavoro deve sussistere al momento dell’assunzione;
  3. siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

 

Come previsto dall’articolo 2 del decreto n. 189/2023 dell’ANPAL, la registrazione al Programma deve avvenire tramite il portale “MyANPAL”, oppure, tramite i portali regionali “Garanzia Giovani”.

 

L’incentivo spetta:

  • per le assunzioni effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023  con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante;
  • per una durata massima di 12 mesi anche nelle ipotesi di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante;
  • nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
  • in misura ridotta del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, in caso di cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. esonero under 36)

 

L’incentivo è considerato di tipo economico, ossia da parametrare alla retribuzione erogata ai nuovi assunti e non alla contribuzione datoriale dovuta. Pertanto, qualora dall’utilizzo della misura scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito può essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro.

 

Per quanto riguarda il procedimento di ammissione all’incentivo, allo scopo di consentire di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line “NEET23” - che sarà disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, sul portale istituzionale www.inps.it. - una domanda preliminare di ammissione all’incentivo.

 

Dovendo rispettare (come per l’esonero donne cd. svantaggiate, a cui si rimanda) le previsioni del  Regolamento (UE) n. 651/2014),  l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro - anno dell’anno successivo all’assunzione”.