In questo articolo si analizza una recente sentenza della Cassazione relativa al beneficio dell’esonero contributivo a favore delle cooperative sociali di tipo previsto dall’art. 4, comma 3, della legge nr. 381 del 1991.
La norma in questione prevede, al comma 2, che le persone svantaggiate di cui al comma 1, cioè
- gli invalidi fisici, psichici e sensoriali,
- gli ex degenti di ospedali
- psichiatrici, anche giudiziari,
- i soggetti in trattamento psichiatrico,
- i tossicodipendenti, gli alcolisti,
- i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,
- le persone detenute o internate negli istituti penitenziari,
- i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno.
devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
Il comma 3 prevede che le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero.
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza del 21.5.2016, aveva escluso il diritto di cooperativa sociale ad usufruire delle agevolazioni contributive di cui all'art. 3, comma 4, della legge nr. 381 del 1991 per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2001, nonché per gli anni 2002, 2003 e 2004, con condanna della stessa al pagamento della complessiva somma di euro 42.376,72 a titolo di contributi, oltre interessi e somme aggiuntive.
La motivazione della condanna era legata al fatto che la Cooperativa sociale non avesse, secondo l’INPS, diritto allo sgravio contributivo per i lavoratori svantaggiati perché non aveva nel periodo sopra indicato rispettato la condizione che i lavoratori svantaggiati rappresentassero «almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa.
Ai fini del calcolo della percentuale, infatti, il termine di comparazione (cioè il numero di lavoratori della cooperativa), per la Corte di appello, era da intendersi riferito indistintamente alla forza di lavoro occupata, comprensiva di qualsiasi tipo di collaborazione con l'impresa (nella specie, quella cd. parasubordinata) e non soltanto ai rapporti di lavoro subordinato, dei soci e non soci.
La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione ottenendo l’accoglimento della domanda con il seguente motivo.
L'esegesi della normativa -e in particolare della disposizione che viene all'esame del Collegio- non può prescindere dall'ambito normativo preesistente in cui si è inserita (quello cioè dell'inizio degli anni novanta del secolo scorso), caratterizzato, come noto, da un mercato del lavoro legato alla regola della stabilità dell'impiego, con forme flessibili di lavoro che, ancora, rappresentavano l'eccezione.
Ne è logico corollario l'affermazione per cui l'inclusione lavorativa dei lavoratori «svantaggiati», realizzata dal legislatore del 1991, era volta a favorire l'assunzione degli stessi con contratti di lavoro subordinato.
Conseguentemente -e per ragioni di coerenza- il rapporto stabilito dal comma 2 dell'art. 4 («almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa») non può che riguardare termini omogenei, vale a dire «lavoratori svantaggiati subordinati» e «lavoratori subordinati (già in organico) della cooperativa».
In altre parole la condizione dell'esonero dei contributi previdenziali relativi ai lavoratori svantaggiati richiede il rispetto di una proporzione, in termini di assunzioni, che rileva unicamente tra rapporti di analogo contenuto e con il medesimo regime contributivo.
La vicenda torna utile anche per una importante precisazione di carattere generale.
Nel caso in cui una cooperativa sociale di tipo b, tenuto conto delle modalità di calcolo previste dal Ministero del Lavoro e dalla normativa regionale, non rispetti la proporzione del 30% tra numero di soggetti svantaggiati inseriti con contratto di lavoro subordinato e numero di lavoratori subordinati, in caso di visita ispettiva, si vedrà contestato e recuperato l’ammontare degli esoneri contributivi fruiti con applicazione di sanzioni amministrative - e revocati quelli futuri - per tutto il periodo in cui tale vincolo non sia stato osservato.