Assegno di inclusione
L'Assegno di inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
Segnaliamo, tra le novità in fase di conversione, l’inclusione tra i beneficiari dei componenti il nucleo familiare in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Vediamo dunque gli aspetti lavoristici della norma.
In caso di inizio di un lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui.
I servizi sociali effettuano la valutazione dei bisogni del nucleo familiare funzionale alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. I componenti del nucleo familiare tra 18 e 59 anni ritenuti idonei al lavoro saranno inviati ai centri per l'impiego o (novità) agli altri soggetti accreditati ai servizi per il lavoro per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato.
Questo patto si collega ai più generali servizi per il lavoro (Programma GOL di cui alla Missione M5 componente C1 del Piano nazionale per la ripresa e resilienza).
I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro o all'inclusione sociale.
Nell’ambito del percorso personalizzato può essere previsto l’impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario.
È anche previsto che i servizi territoriali operino in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore (Dlgs 117/2017). L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, nonché nelle attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.
Ci sembra che quest’ultima sia una previsione innovativa che potrebbe aprire spazi di intervento “qualitativo” interessanti per le cooperative sociali.
Ugualmente interessante è la previsione che regioni e province autonome possono delegare la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro (una previsione simile è già stata inserita all’articolo 4).
Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione avviabile al lavoro è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:
a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale. Tuttavia, (novità) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, l’offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico;
b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno;
c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Dlgs 81/2015;
d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più' di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione. Quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.
Incentivi ai datori di lavoro
L’articolo 10 del decreto è dedicato agli incentivi ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione.
In caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (comma 1), pieno o parziale (anche di apprendistato), è riconosciuto, per ciascun lavoratore e per un massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi premi e contributi Inail) nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Come sempre in questi casi, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Alla fruizione del beneficio viene posto un limite non indifferente: in caso di licenziamento del beneficiario dell'assegno nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. La perplessità, oltre che l’istituto in sé, riguarda la durata del periodo di osservazione.
Si prevede inoltre che l'esonero spetti anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi (quest’ultima precisazione dovrà essere chiarita), inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del decreto 48.
In caso di assunzione di “assegnisti” con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale (comma 2), pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (sempre esclusi i premi Inail) nel limite massimo di 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (comma 2).
In entrambi i casi, l'incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL (comma 3).
Il comma 4 dell’articolo 10 inserisce una previsione che complica la gestione e sembra ridurre, ma anche in questo caso attendiamo chiarimenti, i benefici per i datori di lavoro. Alle agenzie per il lavoro è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2.
Agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del Dlgs 276/20031, agli enti del terzo settore che svolgono le attività di cui all'articolo 5 comma 1 lettera p) del Dlgs 117/20172 e alle imprese sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p) del Dlgs 112/20173, ove autorizzati all'attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari al 60% dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 o un contributo pari all'80% dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori ai sensi del comma 2.
Ai beneficiari dell'assegno di inclusione che avviano un'attività autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili.
La fruizione di tutti gli incentivi è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1 comma 1175 della legge 296/2006 (cosiddetto Durc interno) e al rispetto degli obblighi in materia di collocamento obbligatorio (salvo che l’assunzione riguardi un beneficiario di assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla legge n. 68/1999). Va inoltre ricordato che gli incentivi in esame sono soggetti al regime di aiuti «de minimis».
È infine specificato che le agevolazioni in esame sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1 commi 297 e 298 della legge 197/2022 e dall'articolo 13 della legge 68/19994.
Dall’1-9-2023 è istituito il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.
I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31-12-2023.
Conseguentemente è fatto salvo il godimento degli incentivi previsti dall'articolo 8 del Dl 4/2019 per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31-12-2023.
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1 e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
2 p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;
3 p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;
4 Rispettivamente lo sgravio per le assunzioni o le trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 effettuate nel 2023 e quello per l’assunzione di lavoratori disabili.