La prima parte dell’art. 17 prevede l’istituzione di un fondo per il risarcimento economico ai familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative.
La seconda parte dell’articolo interviene invece nel merito della questione modificando le regole per i tirocini in alternanza scuola-lavoro. Sono stati aggiunti alcuni commi all'articolo 1 della legge 145/2018 che già conteneva alcune regole in materia. Li riportiamo per punti segnalando soprattutto l’ultimo punto.
La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche.
Le istituzioni scolastiche devono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il docente coordinatore di progettazione.
Un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito individuerà le modalità per effettuare il monitoraggio qualitativo dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
Le imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché ogni altro segno distintivo utile a identificare gli studenti. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione.
Il comma 5 introduce alcune modifiche all'articolo 1 della legge 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione). In particolare, vengono ampliate le informazioni relative alle imprese per l’alternanza scuola-lavoro intervenendo sull’articolo comma 42 lettera b).
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L’Articolo 18bis ha previsto il rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.