La novità riguarda l’articolo 2 comma 1bis del Dl 463/1983 che prevedeva, in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico dei lavoratori, per un importo superiore a euro 10.000 annui, il datore di lavoro sia punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applicava la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Con il DL Lavoro, la sanzione passa dalla misura fissa (da 10.000 a 50.000 euro) a quella proporzionale: da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
La modifica è senz’altro funzionale al contenimento delle sanzioni in caso di omissioni di modesta entità. In caso di importi elevati invece potremmo trovarci di fronte a sanzioni molto pesanti (con 8.000 euro di ritenute omesse in un anno si applicherà ora una sanzione tra 12.000 e 32.000 euro.
Ricordiamo che “il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
È anche previsto che per le violazioni riferite ai periodi di omissione dall’1-1-2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.