In caso di somministrazione di lavoratori a tempo indeterminato è prevista l’esclusione dal computo:
1. dei lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato;
2. dei lavoratori assunti dalle liste di mobilità (articolo comma 2 Legge 23 223/1991);
3. dei disoccupati che godono da almeno 6 mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
4. dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Nel primo caso i contratti collettivi possono comunque intervenire sull’esclusione, negli altri invece la previsione è assoluta.