Semplificazione degli obblighi di informazione ai lavoratori

Semplificazione degli obblighi di informazione ai lavoratori

Dl 48/2023 convertito con modifiche dalla Legge 85/2023. Articolo 26


Il Decreto Lavoro ha portato con sé le attese semplificazioni alle norme in materia di informazioni ai lavoratori al momento dell’assunzione introdotte dal Dlgs. 104/2022. In fase di conversione però è stato reintrodotto l’obbligo di fornire una serie di informazioni quando il rapporto di lavoro è caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili.

mercoledì 12 luglio 2023

Le seguenti informazioni previste dall’articolo 1 comma 4 del Dlgs 152 possono essere comunicate al lavoratore con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.
h) la durata del periodo di prova, se previsto;
i) il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
l) la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
n) l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
o) la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
r) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
La legge di conversione ha eliminato la possibilità di comunicare le informazioni di cui alla lettera p) (quando il rapporto di lavoro è caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili) attraverso riferimenti alla contrattazione o alla legge. È una previsione corretta in quanto si tratta di dati che devono essere fortemente personalizzati.
Sono stati anche notevolmente semplificati gli adempimenti di informazione relativi all’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati (articolo 1bis Dlgs 152/1997).
In primo luogo, i sistemi in questione devono essere integralmente automatizzati e non basta che lo siano anche solo parzialmente.
Il datore di lavoro o il committente dovranno semplicemente fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.
È ribadito invece l’obbligo del rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 della legge 300/1970.
Il comma 8 prevede che gli obblighi informativi non si applichino ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.
In base al nuovo comma 6bis, il datore di lavoro che opta per la modalità semplificata di informazione, per contro, dovrà consegnare o mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali e gli
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eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro. E’ da ritenere che potrà andare bene anche l’affissione in bacheca oppure la pubblicazione sulla app di comunicazione tra datore di lavoro e lavoratore.