Incentivi all'occupazione giovanile (NEET)

Incentivi all'occupazione giovanile (NEET)

Dl 48/2023 convertito con modifiche dalla Legge 85/2023. Articolo 27


L’articolo 27 introduce un ulteriore incentivo all’assunzione (che avvenga nel periodo 1° giugno 31 dicembre 2023) di giovani under 30 che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»).

mercoledì 12 luglio 2023

I datori di lavoro privati che assumono giovani che rispondono congiuntamente alle seguenti condizioni:
a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età
b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»)
c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani
possono richiedere, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali dei giovani assunti.
Il beneficio spetta per le nuove assunzioni effettuate dall’1-6 al 31-12-2023.
L'incentivo è cumulabile con quello per l’assunzione di giovani under 36 (articolo 1 comma 297 legge 197/2022) e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato.
In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.
L'incentivo è riconosciuto anche in caso di assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
L'incentivo non si applica invece ai rapporti di lavoro domestico.
Infine, l'incentivo sarà riconosciuto attraverso le denunce contributive mensili Inps. La procedura da utilizzare è già delineata, ma sarà comunque necessario attendere le indicazioni dell’Istituto.