Il Regio Decreto 2657/1923 contiene la tabella relativa alle occupazioni di lavoro discontinuo o di custodia di semplice attesa alle quali non si applicano le norma in materia di limitazione di orario.
Con l’articolo 36bis la locuzione «Personale addetto ai trasporti di persone e di merci» si interpreta nel senso che “vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza; meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste con mezzo sia meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e di impianto ad ammorsamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori di neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza”.
Il provvedimento è importante in quanto per le stesse attività, in assenza di previsioni della contrattazione collettiva, possono essere attivati contratti di lavoro intermittente ai sensi dell’articolo 13 Dlgs. 81/2015.