È in vigore dal 5 maggio il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio. Le nuove misure - alcune con decorrenza immediata, altre applicabili nel corso del 2023 o a partire dal 2024 – prevedono:
- Introduzione dell’assegno di inclusione
- Avviamento al lavoro dei beneficiari dell’Ais
- Incentivi per assunzioni e trasformazioni dei beneficiari dell’assegno di inclusione
- Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro
- Modifiche alla disciplina delle sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali
- Disciplina del contratto di lavoro a termine
- Semplificazioni in materia di informazioni in merito al rapporto di lavoro
- Incentivi all'occupazione giovanile
- Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità
- Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale
- Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
- Misure fiscali per il welfare aziendale
- Istituzione di un Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori
Assegno per l’inclusione
L’assegno per l’inclusione è la nuova misura di sostegno al reddito che spetterà ai nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile o minorenne o ultrasessantenne o invalido civile, a partire dal 1° gennaio 2024.
Per la spettanza è richiesto inoltre il possesso dei requisiti di cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, di residenza in Italia e alle condizioni economiche.
Il beneficio economico sarà pari a 6.000 euro annui (ovvero 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza) moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza e spetterà per 18 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi previa sospensione di almeno un mese. La percezione di lavoro dipendente o autonomo è compatibile con la misura entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.
Contestualmente viene istituto, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.
Avviamento al lavoro dei beneficiari di AIS
I servizi sociali effettuano la valutazione dei bisogni del nucleo familiare funzionale alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. I componenti del nucleo familiare tra 18 e 59 anni ritenuti idonei al lavoro saranno inviati ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato che darà accesso ai servizi per il lavoro (Programma GOL).
I componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro o all'inclusione sociale.
I servizi territoriali opereranno in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore (Dlgs 117/2017). L'attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.
Regioni e province autonome possono delegare ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e la relativa presa in carico del beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro.
Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione avviabile al lavoro è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:
- si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale;
- si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60% dell'orario a tempo pieno;
- la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Dlgs 81/2015;
- si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più' di 80 chilometri dal domicilio del soggetto.
Se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'Assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione. Quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.
Incentivi per assunzioni e trasformazioni
L’articolo 10 del decreto prevede incentivi ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione.
- In caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (comma 1), pieno o parziale (anche di apprendistato), è riconosciuto, per un massimo di 12 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi premi e contributi Inail) nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Alla fruizione del beneficio viene posto un limite: in caso di licenziamento del beneficiario dell'assegno nei 24 mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.
Si prevede inoltre che l'esonero spetti anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi (quest’ultima precisazione dovrà essere chiarita), inclusi i periodi di esonero fruiti ai sensi del decreto 48.
- In caso di assunzione di “assegnisti” con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale (comma 2), pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (sempre esclusi i premi Inail) nel limite massimo di 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (comma 2).
In entrambi i casi, l'incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.
La fruizione di tutti gli incentivi è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1 comma 1175 della legge 296/2006 (cosiddetto Durc interno) e al rispetto degli obblighi in materia di collocamento obbligatorio (salvo che l’assunzione riguardi un beneficiario di assegno di inclusione iscritto alle liste di cui alla legge n. 68/1999). Gli incentivi in esame sono soggetti al regime di aiuti «de minimis».
È infine specificato che le agevolazioni in esame sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1 commi 297 e 298 della legge 197/2022 e dall'articolo 13 della legge 68/1999[1].
Alle agenzie per il lavoro è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l'utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30% dell'incentivo massimo annuo di cui ai commi 1 e 2.
Agli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del Dlgs 276/2003[2], agli enti del terzo settore che svolgono le attività di cui all'articolo 5 comma 1 lettera p) del Dlgs 117/2017[3] e alle imprese sociali che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p) del Dlgs 112/2017[4], ove autorizzati all'attività di intermediazione, è riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell'attività di mediazione svolta dai predetti enti, secondo quanto indicato nel patto di servizio personalizzato, un contributo pari al 60% dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi del comma 1 o un contributo pari all'80% dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori ai sensi del comma 2.
Ai beneficiari dell'assegno di inclusione che avviano un'attività autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili.
Dall’1-9-2023 è istituito il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.
I percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31-12-2023.
Conseguentemente è fatto salvo il godimento degli incentivi previsti dall'articolo 8 del Dl 4/2019 per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31-12-2023.
Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro
L’articolo 14 ha previsto una serie di interventi mirati sulle norme in materia di salute e sicurezza contenute nei seguenti articoli del Testo Unico Sicurezza Lavoro.
- Articolo 18, comma 1, lettera a). Viene precisato che la nomina del medico competente deve avvenire qualora richiesto dalla valutazione dei rischi.
- Articolo 21, comma 1, lettera a). I componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti, oltre a attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del decreto, dovranno utilizzare idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV cioè opere provvisorie che favoriscono la sicurezza del lavoro.
- Articolo 25, comma 1. La nuova lettera e-bis) stabilisce che in occasione delle visite di assunzione, il medico competente deve richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.
- È aggiunta anche la lettera n-bis) in base alla quale il medico competente, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, che deve essere in possesso dei requisiti di legge.
- Articolo 72, comma 2. La norma amplia le tutele in caso di noleggio di attrezzature. In primo luogo, rientra nelle tutele anche la concessione di attrezzature. Inoltre, gli obblighi di formazione e addestramento del personale riguardano sia il datore di lavoro sia il soggetto che prende a noleggio l’attrezzatura e si riferiscono genericamente ai soggetti individuati per l'utilizzo e non più solo ai dipendenti.
- Articolo 73, comma 4-bis. Si aggiunge un obbligo per il datore di lavoro: nel caso in cui faccia uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari, dovrà provvedere alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. In caso di omissione è prevista una pesante sanzione: arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali
L’articolo 23 del decreto prevede una notevole modifica delle sanzioni previste dall’articolo 2 comma 1bis del Dl 463/1983, in caso di mancato versamento delle ritenute previdenziali finora stabilite in un importo da 10mila a 50mila euro per anno.
Ora, nei casi di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, per un importo omesso non superiore a 10mila euro annui, è applicabile la sanzione da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.
Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Nel rispetto del principio della legge più mite, la nuova legge si applica anche per il passato. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato».
È anche previsto che per le violazioni riferite ai periodi di omissione dall’1-1-2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.
Contratto di lavoro a tempo determinato
La principale modifica alla disciplina del lavoro a tempo determinato (articolo 24) riguarda le causali previste dall’articolo 19 del Dlgs 81/2015 per poter prolungare la durata del rapporto di lavoro fino a 24 mesi (o al termine diverso previsto dalla contrattazione collettiva).
- Le causali introdotte dal Dl 87/2018, di difficile applicazione, sono state sostituite da un diverso regime che prevede l’individuazione delle causali stesse da parte dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 51 Dlgs 81/15).
- In assenza di causali contrattuali, però, non oltre il 30-4-2024, saranno le parti (datore di lavoro e lavoratore) a prevedere una durata superiore a 12 mesi individuando le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.
- Infine, seppure con altra formula lessicale, il nuovo decreto mantiene la possibilità di superare il termine di 12 mesi in caso di sostituzione di altri lavoratori.
Purtroppo ad una prima lettura, a parte la causale sostitutiva, nemmeno questo sistema sembra mettere completamente al riparo il datore di lavoro da rischi di contenzioso.
Va precisato, invece, che la normativa sulla stagionalità non è stata modificata ed è ancora contenuta nell’articolo 21.
Semplificazione degli obblighi di informazione ai lavoratori
Le semplificazioni in materia di informazioni ai lavoratori al momento dell’assunzione sono contenute nell’articolo 26 che interviene sull’articolo 1del Dlgs 152/1997 prevedendo che le informazioni di cui al primo comma, lettere h), i), l), m), n), o), p) e r), possono essere comunicate al lavoratore, ed il relativo onere ritenersi assolto, con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie. La tabella sottostante riepiloga la situazione
Informazioni che restano obbligatorie nella lettera
a) l’identità delle parti
b) il luogo di lavoro.
c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
d) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore
e) la data di inizio del rapporto di lavoro;
f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
g) nel caso di lavoratori in somministrazione l’identità delle imprese utilizzatrici
q) il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto
s) gli elementi previsti dall'articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
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Informazioni rinviabili al Ccnl
h) la durata del periodo di prova, se previsto;
i) il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
l) la durata del congedo per ferie, nonché' degli altri congedi retribuiti
m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
n) l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
o) la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché' le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
p) informazioni legate a un rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato,
r) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma
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Per contro, il datore di lavoro dovrà consegnare o mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali e gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Incentivi all'occupazione giovanile
L’articolo 27 introduce un ulteriore incentivo all’assunzione dei giovani.
I datori di lavoro privati che assumono giovani che rispondono congiuntamente alle seguenti condizioni:
- che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età
- che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»)
- che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani
possono richiedere, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali dei giovani assunti.
Il beneficio spetta per le nuove assunzioni effettuate dall’1-6 al 31-12-2023.
L'incentivo è cumulabile con quello per l’assunzione di giovani under 36 (articolo 1 comma 297 legge 197/2022) e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato.
In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto.
L'incentivo (escluso per il lavoro domestico) è riconosciuto anche in caso di assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità
Il decreto, all’articolo 28, prevede incentivi per l’assunzione di per persone disabili attraverso la costituzione di un fondo di 7 milioni utilizzando residui da altre iniziative.
I destinatari del beneficio sono molto particolari. Si tratta infatti di:
- enti del Terzo settore
- organizzazioni di volontariato
- associazioni di promozione sociale
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Il contributo riguarderà le assunzioni ai sensi della Legge 68/1999
- di disabili di età inferiore a 35 anni
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato
- tra l’1-8-2022 e il 31-12-2023 (se non si tratta di un refuso il beneficio sarà quindi retroattivo)
- per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 68/99 le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. Quindi il campo di applicazione appare piuttosto ristretto.
Le modalità operative sono demandare a un dpcm da adottare entro l’1-3-2024.
Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale
Le regole per le prestazioni occasionali (articolo 54bis del Dl 50/2017) prevedono i seguenti limiti di utilizzo.
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
Inoltre il contratto di prestazione occasionale può essere utilizzato dai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Ora per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, l’articolo 37 del decreto prevede che
- il limite per ciascun utilizzare sia elevato a 15.000 euro
- la prestazione occasionale è attivabile se l’azienda resta sotto il limite di venticinque (anziché 10) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti
Il preannunciato esonero contributivo (previsto dall’articolo 39) opererà per i periodi di paga dall’1-7-2023 al 31-12-2023 ed è stato concepito seguendo l’attuale impianto.
L'esonero riguarda la quota dei contributi previdenziali Ivs a carico del lavoratore e sarà pari a 4 punti percentuali che si aggiungono a quelli già previsti dalla Legge di bilancio 2023.
Un inciso precisa senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Si può quindi ipotizzare che l’esonero sul rateo rimanga di 2 o 3 punti percentuali.
Questa la tabella degli esoneri per il 2023.
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1-1/30-6-2023
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1-7-/31-12-2023
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Reddito mensile (*)
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Esonero contributivo
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Esonero contributivo
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Fino a 1.923 euro
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3 punti percentuali
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7 punti percentuali
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Da 1.923 a 2.692 euro
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2 punti percentuali
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6 punti percentuali
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Oltre 2.692 euro
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Nessuno
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Nessuno
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Misure fiscali per il welfare aziendale
Nel solco dei provvedimenti adottati nel 2022, l’articolo 40 prevede, per il solo periodo d'imposta 2023, che non concorrano a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000,
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
- le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.
ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età non superiore a 24 anni.
Rispetto ai precedenti provvedimenti, si dispone ora che i datori di lavoro informino preventivamente le rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.
Per usufruire del maggior limite di esenzione fiscale, il lavoratore dipendente dovrà dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del Tuir (esenzione fino al valore di 258,23 euro) in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti non compresi nel provvedimento (in pratica quelli senza figli under 24).
Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori
L’art. 42 del decreto prevede che al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l’anno 2023. Si tratta di un fondo per le “attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori”.
[1] Rispettivamente lo sgravio per le assunzioni o le trasformazioni a tempo indeterminato di giovani under 36 effettuate nel 2023 e quello per l’assunzione di lavoratori disabili.
[2] e) i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
[3] p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;
[4] p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;